Certificati Bianchi: la proposta di ARERA sul nuovo contributo tariffario

ARERA, Documento di consultazione del 20 febbraio 2020 n. 47/2020/R/efr
28/02/2020

Il 20 febbraio u.s., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA ha pubblicato il Documento di Consultazione n. 47/2020/R/efr, in cui illustra le proprie proposte in merito alla revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.

Come noto, l’Autorità deve intervenire al più presto sulla materia per sopperire agli effetti della sentenza del TAR Lombardia, Milano, del 28 novembre 2019 n. 2538, che ha dichiarato illegittimo il DM 10 maggio 2018, nella parte in cui fissava un tetto massimo (cap di 250 €/TEE) al suddetto contributo tariffario.

Nel caso si specie, il TAR Lombardia ha ritenuto che il MISE, cosi disponendo, abbia invaso la sfera di competenza dell’ARERA in materia tariffaria e, segnatamente, nella determinazione dei criteri per la “copertura dei costi” e nella definizione di “un valore massimo di riconoscimento”, finendo di fatto per svuotarne la potestà regolatoria in parte qua.

Di conseguenza, la pronuncia ha altresì determinato la caducazione, per illegittimità derivata, di una serie di provvedimenti della stessa Autorità, di recepimento del dettato ministeriale, con effetti inevitabili sulla regolazione che vi faceva cardine.

Pertanto, al fine di

“ripristinare un quadro regolatorio certo, necessario per un corretto svolgimento del mercato dei TEE”,

l’ARERA, con la delibera del 10 dicembre 2019, n. 529/2019/R/efr, ha avviato un procedimento di riforma delle regole di definizione del contributo tariffario de quo, in cui si incardina il presente documento per la consultazione.

In esso, l’ARERA ritiene necessario confermare il cap di 250 €/TEE. Ciò in considerazione del fatto che il TAR si è espresso soltanto su una questione di competenza, senza formulare alcun giudizio sul cap, né tantomeno sulla sua quantificazione, e che, al contempo, l’individuazione di un tetto massimo costituisce un termine di riferimento indiretto e implicito anche per il costo minimo dei TEE virtuali (i.e. i Titoli non legati ad un progetto di efficienza, che i distributori possono acquistare dal GSE in caso di carenza sul mercato). Pertanto, un’eventuale revisione al rialzo di tale tetto comporterebbe un aumento dei prezzi di mercato dei Titoli

“e un aggravio dei costi sostenuti di clienti finali elettrici e gas, senza beneficio sistemico né vantaggio per i distributori in termini di copertura dei loro costi”.

Novità, invece, sono previste per il “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, per il quale l’Autorità propone di innalzare il limite a 260 €/TEE, nonché riguardo all’introduzione di un parametro “delta” fissato “nell’intorno del 95%”, volto a incentivare i soggetti obbligati

“alla riduzione del prezzo di mercato dei TEE, condividendo con i consumatori i benefici derivanti da una riduzione dei prezzi (in termini di minore costo del sistema, peraltro numericamente prevalente)”.

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