28/04/2020

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., come da informative pubblicate sul proprio sito istituzionale il 6 aprile u.s. (reperibili qui e qui), ha aggiornato le modalità operative attraverso cui i titolari di impianti fotovoltaici con moduli non certificati – o con certificazione non conforme alla normativa di riferimento – possono presentare le istanze “in sanatoria” per la decurtazione degli incentivi.

L’aggiornamento è volto ad adeguare la suddetta procedura alle recenti novità introdotte dall’art. 13-bis del d.l. 3 settembre 2019 n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019 n. 128.

Tale novella, infatti, ha nuovamente modificato l’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, riducendo l’entità delle decurtazioni da applicare in luogo dell’originaria decadenza e, in particolare, fissandola nel valore del 10%, per l’ipotesi in cui la difformità dei moduli sia emersa a seguito di verifica da parte del GSE, e al 5% nel caso di denuncia spontanea, ossia al di fuori di un procedimento di verifica e controllo (condizione quest’ultima non contemplata per gli impianti di piccola taglia, di potenza compresa tra 1 e 3 kW).

Tuttavia, per gli impianti di potenza superiore a 3 kW, l’operatore, per accedere alla sanatoria, dovrà altresì comprovare di avere intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli; nonché la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Tali misure, inoltre, non trovano applicazione qualora l’istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali in corso, ovvero conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva, proprio in relazione all’installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non conformi.

Da ultimo, il GSE ricorda che le nuove decurtazioni delle tariffe si applicano anche agli impianti per i quali sono state già riconosciute le decurtazioni tariffarie del 10-20%, previste dalle previgenti disposizioni normative. Al fine di godere del nuovo regime più favorevole, tali soggetti dovranno presentare però un’apposita istanza integrativa entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell’erogazione degli incentivi.

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