25/05/2020

L’art. 62 commi 1 e 6 del DL 18/2020 ha previsto la sospensione della generalità degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, stabilendo che essi possono essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Per quanto qui di interesse, l’Agenzia delle Entrate “in un’ottica di massimo favor per i contribuenti”, ha chiarito che la sospensione in parola opera anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi, per gli esercenti che possono ancora eseguire gli invii su base mensile ex art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, nonché per i gestori di vending machine, tenuti all’invio dei dati almeno ogni 60 giorni (circ. n. 8 del 3 aprile 2020 par. 1.7, pag. 17 e 18).

In particolare, nella circolare 8/E l’Amministrazione ha, prima, escluso che la sospensione possa riguardare in modo indiscriminato la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, ma ha, poi, ritenuto, comunque, valida la sospensione dei termini di invio dei dati laddove tale adempimento sia successivo alla loro memorizzazione. Sulla base di ciò è stata quindi riconosciuta espressamente l’applicabilità della sospensione alla trasmissione telematica dei corrispettivi per le due categorie di soggetti sopra individuate (par. 1.7 della circolare).

Replicando il criterio ermeneutico contenuto nella circolare, la sospensione potrebbe trovare applicazione anche per la trasmissione dei corrispettivi dei distributori di carburante – per lo meno di quelli non coperti dalla rimodulazione dei termini di cui al Provvedimento del 22 aprile 2020, n. 171426, già commentato in altro contributo – poiché anche per questa categoria di soggetti, l’invio dei dati di benzina e gasolio è un adempimento che può essere assolto in un momento successivo alla loro memorizzazione e con cadenza periodica.

In particolare, si fa riferimento ai distributori di benzina e gasolio ad alta automatizzazione, per i quali l’obbligo di trasmissione è in vigore già dal 1° luglio 2018; questi soggetti restano fuori dal perimetro del citato Provvedimento del 22 aprile 2020 che ha rimodulato i termini per la trasmissione dei corrispettivi, posticipandola al 1° settembre 2020 e, proprio per questo motivo, sarebbe importante capire se essi possono accedere alla sospensione di cui al citato art. 62, pur non essendo stati richiamati espressamente dalla circolare 8/E.

Per questi soggetti la sospensione, ove applicabile, dovrebbe riferirsi alle scadenze:

  • del 30 aprile 2020 per l’invio dei dati di marzo, in caso di liquidazione mensile, ovvero per l’invio dei dati del primo trimestre 2020, in caso di liquidazione trimestrale;
  • del 31 maggio (con differimento 1° giugno, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza) per l’invio dei dati del mese di aprile, in caso di liquidazione mensile.

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