30/06/2020

Con la consulenza giuridica n. 4 del 18 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti la disciplina della compensazione in materia di accise affermando che, per le merci movimentate in conto proprio, il titolare di un deposito fiscale può utilizzare il proprio credito Iva in compensazione delle accise dovute, entro il limite massimo compensabile.

La situazione prospettata all’Agenzia, in particolare, riguardava un contribuente (Alfa) il quale chiedeva se, con riferimento alle merci movimentate in conto proprio, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 i depositari autorizzati di cui all’art. 5 del Testo Unico Accise[1], debitori d’imposta, possano versare le accise dovute mediante il Modello F24 anche compensando tale debito con un credito afferente altri tributi, quale, nel caso di specie, il credito Iva.

L’Agenzia, condividendo la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, ha ritenuto che il titolare del deposito fiscale autorizzato possa legittimamente compensare l’accisa dovuta con il proprio credito Iva, entro il limite di 700.000 euro fissato dall’art. 34 della L. n. 388/2000 (che, a far data dal 1° gennaio 2001, disciplina il limite massimo dei crediti compensabili ex art. 17, d.lgs. n. 241/97, cit.).

Con particolare riferimento ai requisiti richiesti per la compensazione, l’Amministrazione ha precisato altresì che, mentre l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non è subordinato al verificarsi di uno dei presupposti richiesti per il rimborso dall’art. 30 del d.p.r. n. 633/72, viceversa, quando viene utilizzato in compensazione un credito Iva infrannuale, la presenza di tali requisiti è necessaria.[2]

A sostegno della lettura offerta, l’Amministrazione richiama, anzitutto, la precedente risposta ad interpello n. 1/2020 (commentata in altro contributo su questo sito, cui sia consentito rinviare per approfondimenti), in occasione della quale ha sottolineato come l’art. 28, co. 7, L. n. 388/2000 consenta il versamento delle accise (imposte sulle produzioni e sui consumi) anche mediante pagamento unitario, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

È, dunque, espressamente consentito versare le accise utilizzando il c.d. modello unico “F24 Accise”, con possibilità di compensazione con altre imposte. Al contrario, come precisato in varie occasioni dalla stessa Agenzia, non è consentito al contribuente utilizzare le eccedenze di accise a credito per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.

Ciò in quanto – si legge nel documento – la compensazione di cui all’art. 17, cit., deve avere ad oggetto posizioni di debito-credito riferibili al medesimo soggetto passivo (nel caso di specie, il depositario), non potendosi utilizzare in compensazione crediti d’imposta maturati da altri soggetti.[3]

Del resto, a conclusioni similari era giunta tempo addietro anche l’Agenzia delle Dogane (cfr. circolare n. 39/D del 2003) la quale, nel consentire il pagamento delle accise tramite F24 ai proprietari dei beni custoditi nel deposito, in qualità di garanti dell’accisa dovuta, aveva chiarito che tali soggetti non possono

“effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell’articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 124/1997, in quanto il debito d’imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento”.

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[1] D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995.

[2] Nel primo caso, infatti, è richiesta esclusivamente la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e, nel caso in cui si compensino crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, l’apposizione del visto di conformità (cfr. art. 10, co. 7, d.l. n.78/2009), salvo specifiche ipotesi di esonero; nel secondo caso, invece, l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta è subordinato alla presentazione del modello Iva TR, anch’esso munito del visto di conformità.

[3] Tale concetto è stato, recentemente, ribadito dall’art. 1 del d.l. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019 (Legge di bilancio 2020). In particolare, nella sezione dedicata all’ “Accollo del debito di imposte altrui e divieto di compensazione”, il legislatore ha introdotto, in piena continuità interpretativa con il quadro normativo previgente, una coobbligazione solidale dell’accollante di carattere tributario, prevedendo – tuttavia – il divieto di utilizzare i crediti d’imposta propri per estinguere i debiti altrui, oggetto di accollo.

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