28/09/2020

L’abrogazione dell’art. 10, comma 3-ter del d.l. n. 34/2019 – che disciplinava la cessione della detrazione IRPEF spettante per il c.d. ecobonus – a far data dal °1 gennaio 2020, non impedisce all’impresa cessionaria di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2019 o trasferirli ai propri fornitori di beni e servizi, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata dal beneficiario della detrazione entro il 28 febbraio 2020.

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 255 dell’8 agosto scorso, fugando i dubbi di una società che, preoccupata dalla abrogazione della norma citata ad opera della legge di Bilancio per il 2020 (l. n. 160/2019), ha interrogato l’Amministrazione sulla possibilità di utilizzare in compensazione ovvero cedere i crediti d’imposta per interventi di recupero edilizio finalizzati all’installazione di impianti fotovoltaici ai propri fornitori di beni e servizi, monetizzando così i crediti accumulati nel corso del 2019.

L’articolo 10, comma 3-ter del c.d. Decreto crescita (d.l. n. 34/2019), in vigore dal 30 giugno 2019,infatti, ha introdotto la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, lett. h) del TUIR, di cederla a terzi.

In particolare, ai sensi del comma 3-ter, cit., i beneficiari della detrazione, prevista in misura pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per la realizzazione di interventi di ristrutturazione effettuati su immobili e finalizzati al risparmio energetico, possono optare per la sua cessione in favore di imprese o altri soggetti privati che hanno fornito (anche indirettamente) i beni o servizi necessari alla loro realizzazione, sotto forma di credito d’imposta.

In tal caso, come dispone il Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [1], sono necessari alcuni steps procedurali. Anzitutto, il beneficiario deve comunicare l’opzione all’Agenzia entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettivo sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia ovvero inviando, per il tramite degli Uffici, il modulo dedicato (indicando, fra l’altro, i dati identificativi del cessionario e l’accettazione del credito da parte di quest’ultimo [2]). In seguito, l’Agenzia rende disponibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario la relativa documentazione, di modo che lo stesso possa procedere all’accettazione. Solo in seguito all’accettazione, infatti, il cessionario può optare a sua volta:

  • per l’utilizzo diretto in compensazione, mediante modello F24, in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui la spesa è sostenuta e nei nove successivi; ovvero
  • per la “monetizzazione” del credito, attraverso la cessione totale o parziale ai propri fornitori – anche indiretti – con comunicazione da effettuarsi a decorrere dal 20 marzo e, in ogni caso, successivamente all’accettazione del credito nel proprio cassetto fiscale.

I “fornitori del fornitore” non possono, invece, cedere ulteriormente il credito.

Il meccanismo introdotto dal comma 3-ter si struttura, dunque, su tre livelli: cliente finale (beneficiario della detrazione); primo fornitore (cessionario) e secondo fornitore (secondo cessionario), ed è volto a redistribuire il credito in capo ai soggetti che potrebbero avere maggiore difficoltà ad anticipare finanziariamente i costi delle opere di riqualificazione.

Alla luce di queste brevi premesse, si comprende la soluzione offerta nella risposta ad interpello n. 255 in commento.

Infatti, l’Agenzia evidenzia che, da un punto di vista strettamente procedurale, il cessionario del credito (nel caso di specie, la società istante) deve attendere che l’Agenzia renda disponibile il credito ceduto dal cliente (comunicazione da effettuarsi, come si è detto, entro il 28 febbraio) sull’area riservata del fornitore nel sito internet dell’Agenzia. Una volta validato questo step, il cessionario deve procedere all’accettazione del credito e comunicare l’eventuale, ulteriore cessione.

Conclude quindi l’A.F., con una interpretazione senz’altro condivisibile e volta a tutelare l’affidamento riposto dai contribuenti nello strumento in esame, che

 

“sebbene l’art. 10 comma 3-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 sia stato abrogato dall’articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rimane possibile per il soggetto istante cessionario del credito d’imposta (relativo alle spese inerenti gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020), un’ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi”.

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[1] Prot. n.660057 del 31 luglio 2019 (cfr. §5).

[2]Le modalità di comunicazione dell’opzione e il contenuto della stessa sono dettagliatamente disciplinati all’interno del paragrafo 4 del Provvedimento prot. n. 100372 del 18 aprile 2019.

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