30/11/2020

Con la sentenza del 13 novembre 2020 n. 237, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione del d.lgs. n. 28/2011 che ha riservato ai soli impianti eolici, già iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012.

Trattasi in particolare del comma 4-sexies dell’art. 42, introdotto dall’art. 57-quater del d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017, al fine di sanare la posizione di alcuni impianti eolici che erano stati esclusi dai suddetti incentivi a causa dell’errata indicazione della data del titolo autorizzativo. Per godere di tale sanatoria, era però indispensabile che tale errore, oltre ad essere l’unica causa di diniego, non avesse effettivamente portato all’impianto alcun vantaggio in relazione alla posizione in graduatoria.

Tuttavia, proprio la limitazione soggettiva dell’ambito di applicazione della norma ha fatto dubitare il TAR Lazio della sua legittimità, a fronte delle rivendicazioni di un trattamento paritetico avanzate dagli altri operatori del settore, titolari di impianti FER diversi dall’eolico, così come di impianti eolici iscritti in registri differenti da quello individuato in norma.

Cosicché, con due distinte ordinanze (del 24 settembre e dell’11 ottobre 2019, rispettivamente n. 11258 e 11780), il TAR ha sollevato la relativa questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del divieto di discriminazione di matrice europea.

Orbene, la Consulta, dal canto suo, ha ritenuto fondata la questione per violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.

In particolare, secondo i Giudici costituzionali, tale trattamento di favore, pur essendo stato dettato da un contesto “eccezionale”, risulta comunque privo di un’effettiva giustificazione: né nel decreto legislativo n. 28/2011, né nelle direttive europee delle quali lo stesso costituisce attuazione, si rinvengono differenze significative nella considerazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Ne consegue un trattamento discriminatorio ai danni di alcune fonti, che – ad avviso della Corte – è ancor più evidente ove raffrontato con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, che nel tempo, proprio in virtù delle modifiche che hanno investito l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 – a partire dalle leggi n. 205/2017 e n. 128/2019, culminate infine nel recente d.l. n. 76/2020 – si è orientato verso un regime di maggiore flessibilità delle conseguenze derivanti dalle violazioni degli operatori economici e, dunque, di valorizzazione dell’effettiva gravità delle stesse.

Queste più recenti modifiche normative confermerebbero, infatti, che la disposizione censurata risponde ad una più ampia e generale finalità di sostegno e promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto alla quale è ingiustificato un trattamento di favore per una sola fonte (quella eolica) e con esclusivo riferimento agli impianti iscritti in un solo registro informatico (EOLN-RG2012).

Per tali ragioni, la Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 4-sexies, del d.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui – a parità di condizioni, ossia sul comune presupposto che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all’impianto alcun vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria – non prevede la riammissione agli incentivi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi dall’eolico, ovvero per impianti eolici iscritti in registri differenti da quello relativo all’anno 2012 (EOLN-RG2012).

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