Primi chiarimenti ed indicazioni operative sull’utilizzo del documento di accompagnamento semplificato in versione elettronica (e-DAS)

Circolare Agenzia Dogane e Monopoli n. 34/2020 del 19 settembre 2020, Circolare Agenzia Dogane e Monopoli n. 36/2020 del23 settembre 2020 e open hearing del 30 novembre 2020
28/12/2020

Dal 1° ottobre 2020 è diventato obbligatorio l’utilizzo del Documento di Accompagnamento Semplificato in versione elettronica (c.d. e-DAS), per la circolazione, nel territorio dello Stato di benzina e gasolio, usati come carburante, ad accisa assolta.

Per la circolazione degli altri prodotti energetici, diversi dalla benzina e dal gasolio usati come carburante, continua a trovare impiego il DAS cartaceo.

La previsione di un sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento per la circolazione di prodotti ad imposta assolta, di cui all’art. 12 del testo unico delle accise (TUA), era stata originariamente introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 262 del 2006 pur essendone stata più volte differita l’operatività.

Ad ogni modo, è stata comunque ravvisata l’opportunità di anticipare nel nostro ordinamento l’introduzione dell’obbligo in questione nel settore dei carburanti, che notoriamente è quello a maggiore rischio di frodi. A tal fine, l’art. 11 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

sono fissati tempi e modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 settembre 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica“,

del documento di accompagnamento per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa. Il detto termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato, poi, differito al 30 settembre 2020 al fine di tenere conto della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19.

A tale proposito, l’art. 18 della Determinazione Direttoriale n. 138764 del 10 maggio 2020 ha stabilito che l’impiego dell’e-DAS deve essere sempre autorizzato dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, previa comunicazione obbligatoria di avvenuto adeguamento dei propri sistemi elettronici da parte di ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale,

sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.lgs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA ed indipendentemente dalla tipologia di destinatario … dei menzionati prodotti“.

Con la Determinazione Direttoriale citata sono stati, tra l’altro, integrati i dati da inserire nel e-DAS rispetto a quelli già previsti per il DAS cartaceo dall’art. 10, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 marzo 1996, n. 210 (v. art. 3, comma 4, della Determinazione); una tale modifica ha lo scopo di contrastare l’evasione fiscale, prevenire i fenomeni fraudolenti, rendere più efficace la lotta all’illegalità nel settore dei carburanti e potenziare i controlli dei relativi obblighi fiscali.

Nell’approssimarsi della data di decorrenza dell’obbligo in questione (1° ottobre 2020), l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha pubblicato due circolari, la 34/2020 del 19 settembre 2020 e la n. 36/2020 del 23 settembre 2020 – volte a fornire primi chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del nuovo sistema. Tali circolari hanno tenuto conto anche dei contenuti emersi nelle occasioni di confronto con gli operatori e con le associazioni rappresentative dei diversi attori della catena logistica promosse dall’Agenzia medesima (c.d. open hearings).

Con la Circolare n. 34/2020, è stata riconosciuta a determinate condizioni, la possibilità di differire l’obbligo di utilizzo dell’e-DAS nei casi in cui lo speditore abbia riscontrato dei problemi tecnici tali da impedire l’emissione del DAS telematico nella prima fase di applicazione (c.d. differimento tecnico).

La successiva circolare n. 36/2020 ha chiarito che, effettuata la comunicazione nei confronti dell’ADM competente territorialmente,

“l’esercente dal 1° ottobre 2020 inizia ad emettere e-DAS, per ogni movimentazione dei prodotti sottoposti all’obbligo, senza soluzione di continuità; gli e-DAS emessi hanno piena rilevanza giuridica ai fini della disciplina dell’accisa. L’Ufficio delle dogane, rilevata l’assenza di criticità tecniche nella compilazione ed emissione dell’e-DAS, ratifica la regolare funzionalità del sistema elettronico dello speditore autorizzandolo alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, con efficacia retroattiva; in tal senso, nell’autorizzazione viene specificata la data di decorrenza di validità del provvedimento che sarà coincidente con la data di prima spedizione di prodotti con la scorta dell’e-DAS, a partire dal 1° ottobre 2020. Restano valide in ogni caso le autorizzazioni già rilasciate ad operatori che hanno effettuato la sperimentazione con esito positivo” (punto 1 della circolare 36/E).

L’e-DAS, regolarmente emesso e compilato, legittima (i) la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, (ii) la loro circolazione e (iii) la successiva detenzione nell’impianto del destinatario.

La Circolare n. 36/2020 fornisce, poi, chiarimenti su alcune definizioni.

Il “depositante” è il soggetto per conto del quale l’esercente il deposito, cioè lo speditore, procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto. Il depositante è un soggetto che ha disponibilità di capacità di stoccaggio presso il deposito di spedizione (ad esempio, in quanto titolare di un contratto di “conto deposito”) e che si avvale delle infrastrutture del deposito per estrarre il proprio prodotto ivi detenuto.

Il “primo cessionario” è un soggetto che entra nella catena del valore del prodotto estratto dal deposito senza avere a disposizione capacità di stoccaggio. Qualora la spedizione sia effettuata per conto di tale soggetto, lo speditore è tenuto ad evidenziarne la partita IVA nell’e-DAS. Qualora la spedizione sia relativa al prodotto di un depositante, estratto per conto di un primo cessionario, il depositante è tenuto a fornire allo speditore la partita IVA del primo cessionario, per la successiva compilazione dell’e-DAS da parte dello speditore stesso.

L’ “incaricato del trasporto” è, ai fini della disciplina relativa all’e-DAS il conducente del mezzo.

Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare, la conservazione dell’e-DAS e dei relativi messaggi mediante archiviazione elettronica nel sistema informativo dell’Agenzia sostituisce la custodia degli stessi in formato cartaceo presso il deposito. Conseguentemente, la copia dell’e-DAS può essere conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario tramite archiviazione elettronica.

In caso di viaggi multi-consegna, in trasporti con autobotti munite di contatore volumetrico per carichi predeterminati, lo speditore può indicare la medesima durata per ciascun e-DAS emesso. Quest’ultima deve essere minore o uguale alla durata complessiva del viaggio. Resta fermo il limite massimo di 18 ore.

Preme rilevare che nell’ambito delle iniziative volte a favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, l’ADM ha messo a disposizione anche una web app destinata ai trasportatori per agevolare lo sviluppo delle nuove modalità di interazione e colloquio telematico.

Per verificare i primi risultati e le implicazioni della nuova procedura digitale dell’e-DAS, e per promuovere l’utilizzo delle funzioni di ricezione e cambio destinazione attraverso la sopra richiamata web app, il 30 novembre 2020 l’ADM ha organizzato un open hearing cui hanno partecipato i vari operatori del settore.

In questo contesto i tratti salienti della procedura digitale in corso di attuazione sono stati riassunti nel modo seguente:

  1. lo speditore che deve consegnare il prodotto a uno o più destinatari sul territorio nazionale, autorizza il trasportatore a caricare il prodotto sull’autobotte. I soggetti speditori possono essere sia i depositi commerciali che i depositi fiscali, mentre tra i destinatari rientrano i depositi commerciali, i distributori stradali e privati, gli utilizzatori/depositi non censiti ed i depositi privati agricoli, industriali censiti;
  2. lo speditore, tramite il messaggio elettronico, crea il draft dell’e-DAS e lo invia al Sistema ADM in formato digitale tramite web services. Tale draft riporta informazioni in merito alla quantità e qualità del prodotto, ai dati identificativi dello speditore, del trasportatore e del destinatario;
  3. il sistema ADM riceve il draft dell’e-DAS ed effettua il controllo formale e sostanziale attraverso le seguenti fasi: – convalidaattribuzione di un codice identificativo (CRS) – apposizione del Glifo e della firma digitalemessa a disposizione dello speditore.
  4. se la spedizione subisce durante il tragitto un cambio di destinazione, tramite la web app si genera una nuova versione dell’e-DAS che aggiorna i dati della consegna. Tale cambio di destinazione, può essere effettuato dagli speditori e dalle aziende di trasporto prima o dopo il raggiungimento del destinatario originario;
  5. il destinatario, dopo aver scaricato il prodotto presso il proprio impianto, effettua il rapporto di ricezione tramite web app o web services. In tal caso, il soggetto che emette il rapporto di ricezione, varia in base alla tipologia dell’e-DAS: in caso di e-DAS ordinario (più prodotti ed un destinatario), il rapporto di ricezione viene emesso dal destinatario; nel caso di e-DAS collettivo (un prodotto e più destinatari), il rapporto di ricezione viene emesso dallo speditore.

La procedura digitale illustrata consente all’ADM di:

– monitorare in tempo reale le operazioni di carico e scarico effettuate dagli operatori;

– rendere disponibili le informazioni relative alla transizione dei prodotti in circolazione e le tempistiche del tragitto effettuato;

– monitorare le azioni compiute dai soggetti coinvolti nella filiera tramite l’introduzione di dispositivi smart.

Dall’open hearing è emerso che nel progetto dell’ADM il DAS elettronico sarà, in futuro, integrato anche con il registro di carico e scarico telematico del deposito fiscale, nei termini seguenti:

– quando lo speditore emette l’e-DAS, si alimenta automaticamente il registro di scarico;

– quando il destinatario emette il rapporto di ricezione dell’e-DAS, si compila automaticamente il registro di carico.

In questa occasione l’ADM ha anticipato che ad inizio anno 2021 verrà fatto di nuovo il punto sull’e-DAS per monitorare il funzionamento del sistema telematico e le difficoltà operative riscontrate, anche sulla base delle segnalazioni degli operatori.

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