28/01/2021

A seguito di un ricorso straordinario, avanzato da un’azienda operante nel mercato dei servizi energetici, il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimere un parere sul divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione degli impianti a metano, previsto dalla Regione Lombardia con la Delibera n. 449/2018 (che ha approvato l’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria – PRIA).

Con il parere n. 26 dell’11 gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha ritenuto che una specifica previsione limitativa, quale quella in questione, rientri nel campo di applicativo dell’obbligo di previa notifica stabilito dalla direttiva europea 2015/1535. La suddetta direttiva prevede, infatti, una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e limitare gli ostacoli negli scambi di prodotti negli Stati Membri.

In tale contesto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le misure limitative oggetto di contestazione, aventi effetti immediatamente inibitori, consistenti, come detto, nel divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti in tutto il territorio regionale

[…]costituiscono senz’altro “regole tecniche” agli effetti della direttiva 2015/1535/UE, in quanto introducono requisiti tecnici di osservanza obbligatoria sulla base di apposite specificazioni tecnico-prestazionali degli impianti e determinano, da un lato, il divieto della commercializzazione e dell’utilizzo di un prodotto (in questo caso i generatori di calore a biomassa in sostituzione di quelli a metano), dall’altro lato, essendo connessi con misure di carattere fiscale o finanziario (in questo caso trattandosi del divieto di riconoscere incentivi), influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche”.

Chiarito dunque che la misura in esame rientra nella definizione di “regola tecnica” agli effetti della direttiva 2015/1535/UE e inibisce la commercializzazione di un prodotto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la previsione regionale avrebbe dovuto essere sottoposta alla previa notificazione alla Commissione. Ha espresso, in conclusione, parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario proposto – e, per l’effetto – all’annullamento, in parte qua, della Delibera regionale, che potrà essere emanata nuovamente dalla Regione solo previo rispetto degli adempimenti procedurali previsti dal quadro normativo.

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