28/01/2021

Con la sentenza n. 40 del 7 gennaio 2021 il Tar Puglia ha ricostruito le coordinate ermeneutiche del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). A riguardo, l’art. 14, co. 4, della L. n. 241/90, prevede l’impiego della conferenza di servizi in modalità sincrona ogni qual volta il progetto sia sottoposto a VIA. Tale disposizione è espressamente richiamata dalla Legge della Regione Puglia n. 11/2001 che assicura, dunque, lo svolgimento della conferenza di servizi secondo l’impostazione della L. n. 241/90.

Nell’ambito della conferenza di servizi svolta in modalità sincrona, gli enti convocati sono chiamati a rendere i rispettivi pareri nelle materie di propria competenza, i quali costituiranno poi il fondamento della determinazione assunta dall’Amministrazione.

Con la sentenza in commento, il Tar Puglia, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito che l’onere motivazionale di un eventuale diniego, possa dirsi soddisfatto anche nel caso in cui ci si limiti a richiamare “per relationem” i pareri negativi delle Amministrazioni che si sono espresse nel corso del procedimento. Invero, una motivazione diversa ed ulteriore potrebbe dirsi necessaria soltanto nel caso in cui l’Amministrazione procedente intenda discostarsi dai pareri sfavorevoli resi in sede di conferenza di servizi.

Nel caso in cui, al contrario, l’Amministrazione voglia conformarsi alle motivazioni e alle osservazioni già formulate dai singoli enti coinvolti, non è tenuta ad un aggravio dell’onere motivazionale. Peraltro, tale scelta rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, come tale non è sindacabile in sede di legittimità. Ricorda, a tal proposito, il Tar Puglia che

“alcuna doglianza può essere sollevata dalla ricorrente per quanto attiene alla scelta dell’Amministrazione stessa di condividere i pareri negativi formulati dagli enti coinvolti in quanto, come precisato in giurisprudenza “non è sindacabile […] la scelta dell’amministrazione procedente di condividere e fare propri i pareri sfavorevoli espressi dagli uffici che hanno partecipato alla conferenza di servizi, poiché tale determinazione rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità, salvo le macroscopiche ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che non ricorrono nel caso di specie”(così Consiglio di Stato n. 3000/2016)”.

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