29/11/2021

Con risposta ad interpello n. 673 del 6 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate conferma i) che l’intervento finalizzato alla sostituzione dei parapetti presenti nei balconi è soggetto al bonus facciate; ii) che il rifacimento delle tende è soggetto entro certi limiti; e iii) che l’installazione di un sistema di illuminazione notturna è invece tout court escluso da agevolazione.

L’elemento di prassi in commento riguarda il caso di un contribuente che intendeva realizzare i suddetti interventi in un edificio ubicato in zona A “c.d. zona territoriale omogenea” ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L’Agenzia, dopo aver rilevato in via preliminare che la valutazione del fatto che la facciata sia visibile dalla strada o dal suolo ad uso pubblico costituisce un accertamento di tipo fattuale che esula dalle sue competenze in sede di interpello, riassume i requisiti di accesso al c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020). In particolare, l’agevolazione spetta a condizione che gli edifici oggetto di interventi siano ubicati in “zone territoriali omogenee” di cui al predetto decreto ministeriale, che gli interventi siano finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”, ed infine, che ove gli interventi programmati siano pure influenti dal punto di vista termico, o comunque interessino oltre il 10 % dell’intonaco della superficie disperdente lorda, gli stessi rispettino i requisiti ex d.m. 26 giugno 2015 nonché quelli di cui alla tabella 2 dell’allegato B al d.m. 11 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò posto, e in conformità a quanto già precisato con circolare n. 2/E/2020, l’Agenzia ritiene che le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio siano ammesse al bonus facciate, purché si rispettino tutte le condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale in esame e non oggetto della presente istanza di interpello.

Quanto ai lavori per il rifacimento delle tende agevolabili, invece, l’Agenzia stabilisce che non potranno essere ammessi al bonus fiscale “salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino aggiuntivi al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso”. Tale statuizione, del resto, va considerata in continuità con quanto stabilito dalla precedente risposta n. 520/2020 secondo cui il bonus facciate è riconosciuto anche per le spese di smontaggio e rimontaggio delle tende, sempreché ciò si renda necessario per motivi tecnici, “trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio”.

Infine, le spese sostenute per l’installazione del sistema di illuminazione della facciata – conclude l’Agenzia – non sono soggette ad agevolazione in quanto la ratio del bonus facciate è di rafforzare il decoro urbano, sicché i predetti costi devono ritenersi esclusi dal bonus in commento al pari di quanto accade per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio che, non essendo visibili dall’esterno, non contribuiscono al miglioramento del decoro urbano.

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