Fotovoltaico: il TAR dichiara superabile il diniego astratto della soprintendenza

TAR Molise, Sez. I, sentenza 22 novembre 2021, n. 391
27/12/2021

Il TAR Molise, con la sentenza del 22 novembre 2021 n. 391, ha stabilito che la Soprintendenza deve assolvere all’onere di adeguata motivazione in sede di emanazione di preavviso di parere negativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Qualora tale obbligo non venga rispettato, il diniego contenente una motivazione astratta e generica di incompatibilità paesaggistica può essere dichiarato illegittimo.

I giudici amministrativi, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso il parere negativo della Regione Molise, basato esclusivamente sul contenuto del parere soprintendentizio, ribadiscono la necessità di sostenere con adeguata motivazione i provvedimenti, ove la compatibilità del singolo impianto debba essere valutata caso per caso.

Infatti, se l’installazione dei pannelli fotovoltaici è vietata unicamente in aree considerate “non idonee” dalle Regioni, in tutti gli altri casi la Soprintendenza è titolare di un potere discrezionale volto alla ponderazione delle esigenze di produzione di energia da fonti rinnovabili e della tutela del paesaggio, che deve essere opportunamente motivato.

Nel caso di specie, secondo il Collegio, la Soprintendenza avrebbe dovuto supportare il proprio diniego riportando in motivazione l’incongruenza dell’innovazione proposta rispetto agli elementi che caratterizzano il paesaggio.

In tema, il Collegio aderisce al consolidato orientamento secondo cui

la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio”.

Tali incongruenze devono, peraltro, essere esplicitate unitamente all’indicazione delle modifiche progettuali necessarie ad ottenere un’eventuale valutazione positiva.

In particolare, per poter negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio – come quello oggetto del contendere – l’Amministrazione dovrebbe specificamente dar conto dell’assoluta incongruenza dell’innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio, non potendosi limitare ad una motivazione astratta e generica d’incompatibilità paesaggistica, riferita aprioristicamente alla tipologia d’impianto.

Invero, oltre che il difetto di motivazione del provvedimento, il TAR fa discendere da tali rilievi anche la violazione del richiamato articolo 11, comma 7, del d.P.R. n. 31/2017:

“tale disposizione dopo aver posto l’onere in capo alla Soprintendenza di comunicare ‘i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato’, aggiunge che la stessa, ‘ove intenda confermare il diniego sia tenuta a fornire specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente”.

I giudici amministrativi, quindi, rilevano la violazione della sopracitata norma anche sotto l’ulteriore profilo relativo alla mancata indicazione delle “modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto”, o, in alternativa, delle ragioni per cui lo stesso debba ritenersi insanabilmente “incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento”.

Tali considerazioni, unite all’evidente favor legislativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, hanno determinato l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento per difetto di motivazione del parere della Soprintendenza e, in via derivata, del provvedimento denegativo della Regione.

Orbene, la pronuncia del TAR Molise mostra la crescente attenzione della giustizia amministrativa nei confronti dei provvedimenti autorizzatori di impianti fotovoltaici. Il Collegio, infatti, richiede una motivazione non solo specifica, ma che, addirittura, fornisca una plausibile giustificazione in ordine all’assoluta incompatibilità dell’opera con i valori alla cui cura questa è preposta, tenendo in debito conto il fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

Insomma, risulta evidente l’attuale tendenza a superare la classica visione dicotomica dei due valori che presidiano tali decisioni, tutela del paesaggio e transizione energetica, che porta a ridefinire il concetto di disturbo visivo. Difatti, come ribadito anche dal TAR Molise, la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici deve essere intesa come una sorta di evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, a condizione che non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante paesisticamente vincolata.

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