Il GSE ha aggiornato le procedure applicative su biometano e biocarburanti avanzati

Aggiornamento delle procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018
25/02/2022

Il 17 febbraio 2022, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha pubblicato la versione aggiornata delle procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018 sull’incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati.

Si tratta della quarta revisione delle procedure applicative, che ha introdotto numerose e rilevanti novità.

Al fine di semplificare il calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione degli impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti e di consentire il più veloce rientro nei costi sostenuti dal produttore, viene previsto che la maggiorazione venga calcolata sull’energia complessivamente prodotta dall’impianto e non più sull’energia immessa in consumo (par. 2.3.4 e 6.3). Inoltre, tali maggiorazioni saranno inserite in graduatoria nella stessa posizione dell’impianto di produzione e non più in una posizione separata, così da semplificare la gestione della graduatoria e rendere più facilmente fruibili le informazioni ivi riportate (par. 2.3.1).

Sono stati ridotti gli oneri burocratici, a carico di produttori ed eventuali intermediari, per l’ottenimento degli incentivi. Il che implica, ad esempio, che soltanto i distributori stradali di gas naturale per i trasporti, non collegati a rete e con obbligo di connessione di terzi, dovranno inviare, oltre ai contratti di fornitura, la licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane (par. 7.4.2).

In ossequio all’articolo 39, comma 1, del D.Lgs. n. 199/2021, è stata estesa inoltre la definizione del settore trasporti per il caso di utilizzo del biometano, includendo anche il biometano utilizzato in mezzi di navigazione che effettuano tratte per le quali i porti di partenza e di arrivo siano entrambi italiani (par.11.8). Il citato articolo prevede, infatti, la possibilità di considerare tutti i biocarburanti – indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi – ai fini del raggiungimento dell’obiettivo che i fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030, di una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburante immesso in consumo nell’anno di riferimento.

In ultimo, è stato aggiornato il metodo di calcolo del numero di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) rinviabili per il Produttore di biometano che accede all’articolo 5 del D.M. 2 marzo 2018 (par. 1.2.3.). Si tratta della quota massima di CIC che i Produttori qualificati possono utilizzare oltre l’anno di competenza, ovvero entro la verifica dell’anno successivo, vendendoli ai Soggetti Obbligati che non hanno fisicamente miscelato e immesso in consumo la propria quota minima obbligatoria di biocarburante. Orbene, fino ad oggi, il numero massimo di certificati rinviabili veniva calcolato applicando separatamente la quota massima di rinviabilità del 5% a ciascuna tipologia di certificato (CIC o CICBMT AV). A seguito dell’aggiornamento, invece, tale percentuale verrà applicata sul numero totale di certificati rilasciati, consentendo di massimizzare il numero di CIC che il Produttore può rinviare all’anno successivo, qualora non sia riuscito a venderli o utilizzarli, riducendo il rischio che questi decadano o siano annullati.

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