Il TAR Puglia evidenzia la differenza tra Impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaico

TAR Puglia, Sez. II, sentenza del 16 aprile 2022, n. 568
30/05/2022

Con la sentenza n. 586 del 26 aprile 2022, il TAR Puglia ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di PAUR negativo adottato dalla Provincia di Foggia con determina dirigenziale n. 134 del 1° febbraio 2021, con cui, in virtù di una pedissequa assimilazione tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici, ha negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 , richiesto per un impianto fotovoltaico a terra da localizzare in area destinata ad uso agricolo.

La pronuncia in commento trae origine da un’istanza di VIA/PAUR, presentata dalla Ricorrente alla Provincia di Foggia, avente ad oggetto un progetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da realizzarsi su zona di uso agricolo.

Il progetto presentato prevedeva l’installazione di 129.444 moduli fotovoltaici su strutture di sostegno con caratteristiche idonee a  a garantire la coltivazione del terreno sottostante e, addirittura, il passaggio delle macchine da lavoro agricole.

In sostanza, il progetto si caratterizzava per l’esecuzione in regime agrivoltaico, ossia con tecniche che consentono l’integrazione fra l’esercizio dell’impianto e l’attività agricola.

E infatti, nel caso di installazione di un impianto agrivoltaico – a differenza di quanto avviene con l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra su area agricola – il terreno agricolo non perde le sue potenzialità, in quanto non viene compromessa l’impermeabilità del suolo e, dunque, il suo sfruttamento agricolo.

Sennonché, il Comitato VIA riteneva di dover valutare il progetto alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici tout court a terra in area agricola, dal momento che “il termine agrivoltaico … non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale”.

In sostanza, la valutazione del progetto avveniva con riguardo a una disciplina (quella riferita agli impianti fotovoltaici) inconferente nel caso di specie, poiché mal si concilia con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.

Parimenti, anche il parere della Sovrintendenza e quello della Sezione Demanio della Regione, che aveva recepito il primo ritenendolo vincolante, si fondavano sull’applicazione analogica delle norme dettate per il fotovoltaico puro.

I predetti pareri, fatti propri dalla Provincia, determinavano il diniego di autorizzazione avverso il quale è insorta, dinanzi al TAR Puglia, la Società proponente.

Quest’ultima ha affidato il proprio ricorso a 13 articolati motivi: i primi 5 censuravano vizi procedimentali, i restanti 8 contestavano il contenuto dei parerei del Comitato VIA, della Sovrintendenza e della Sezione Demanio della Regione.

Per quel che qui rileva, con le censure afferenti al contenuto dei pareri del Comitato VIA e delle altre amministrazioni coinvolte, la Società ricorrente si doleva della sostanziale – e illegittima – assimilazione tra impianto fotovoltaico a terra e impianto agrivoltaico.

Le censure sono state ritenute meritevoli di accoglimento dal TAR.

E infatti, a parere dei giudici amministrativi, la presenza di una lacuna normativa in tema di impianti agrivoltaici non può essere risolta con l’applicazione analogica delle norme dettate per il fotovoltaico puro. Nel caso di specie, infatti, viene a mancare il presupposto che è alla base della rigida disciplina degli impianti fotovoltaici a terra, ossia il pregiudizio per l’attività agricola. Il TAR, pur prendendo atto dell’assenza di una disciplina dell’agrivoltaico, ha indirizzato il corretto esercizio dell’azione amministrativa, statuendo che

“[…] l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati.”

Peraltro, i giudici amministrativi hanno evidenziato anche il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione, che non ha tenuto conto della Delibera regionale n. 440/2021, avente ad oggetto “Politica di coesione. Programmazione operativa FESR-FSE +2021-2027. Primi indirizzi per la Programmazione regionale e avvio del processo di Valutazione Ambientale strategica”, in cui l’approccio agrivoltaico viene valutato quale “soluzione fondamentale” per ottenere una perfetta integrazione tra le esigenze di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i bisogni dell’agricoltura.

In definitiva, tali impianti rappresentano la risposta più innovativa ai divieti posti dal legislatore nel settore degli impianti fotovoltaici a terra. L’agrivoltaico sembra essere la vera chiave di volta nella ricerca dell’equilibrio tra il principio di massima diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela dell’attività agricola che, fino a poco tempo fa, sembravano inconciliabili.

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