30/05/2022

Tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applicano le detrazioni fiscali del 110 % rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. Non c’è uno specifico massimale. Questo quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 15 della legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del Decreto Bollette (decreto-legge 1°marzo 2022, n. 17), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile.

Per effetto di tale novità all’articolo 119 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1».

In sostanza, la norma stabilisce che tra le spese sostenute per gli interventi edilizi a cui si applica la maxi detrazione del 110 % rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici[1].

Tuttavia, come spiegato anche dal dossier del Servizio bilancio del Senato, ciò non comporterà maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché:

«il presente comma è stato oggetto di riformulazione da parte del Governo al fine di riconoscere l’agevolazione fiscale del bonus 110 per cento ai sensi del comma 1, anziché del comma 5, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020».

In altri termini, ai sensi del nuovo comma «1.1» cit. da un lato gli interventi di installazione di sonde geotermiche sono agevolati con aliquota al 110 %, ma, dall’altro, l’onere ascrivibile all’ampliamento degli interventi ammessi all’agevolazione va ricondotto in ogni caso all’interno dei massimali di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, sicché ciò non può determinare, in definitiva, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il massimale di spesa agevolabile è rimasto invariato.

Ebbene, per gli edifici condominiali si dovrà così restare, per l’intero impianto, all’interno di un massimale di 20 mila euro per immobile fino alle otto unità e di 15 mila euro per immobile oltre la soglia di otto unità, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla lettera b) dell’art. 119, comma 1, del Decreto Rilancio, ad esempio.

Tag: sonde geotermiche, Superbonus, 110 %, interventi edilizi, decreto rilancio, decreto bollette, interventi trainanti, interventi trainati, massimali di spesa, finanza pubblica.

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[1] Semplificando all’estremo, le sonde geotermiche sono dei tubi installati in profondità nel terreno che servono a sfruttare il calore naturale del sottosuolo, utilizzandolo come fonte energetica, sia d’estate che d’inverno.

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