28/07/2022

Con la legge del 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
”, è stato convertito con modificazioni in legge il c.d. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022).

Le modifiche apportate in sede di conversione rafforzano ulteriormente le misure volte a contrastare gli effetti del conflitto russo-ucraino, implementando gli strumenti già messi a disposizione di cittadini e imprese negli scorsi mesi.

Con la prefata legge, inoltre, è stato “abrogato” il D.L. 80/2022; tuttavia, le misure in esso contenute sono state trasfuse e cristallizzate nella norma in commento.

Tra le misure più rilevanti apportate in sede di conversione in legge, si segnala l’inserimento dell’articolo 1-ter che, riproducendo parzialmente una disposizione contenuta nell’articolo 1 del D.L. 80/2022, annulla anche per il terzo trimestre del 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema per:

  • le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 Kw;
  • le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

All’articolo 1-quater viene ridotta al 5% l’IVA sul gas metano per combustione per usi civili e industriali nelle fatture dei consumi di luglio, agosto e settembre 2022; trattasi, anche in questo caso, di una misura originariamente contenuta nel D.L. 80/2022.

All’articolo 2,  titolato “incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese
per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
”, è stato aggiunto il comma 3-bis con il quale si prevede che se l’impresa non energivora destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisce dallo stesso venditore del primo trimestre del 2019, quest’ultimo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito, deve inviarle, su richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2022. A tal fine, entro il 26 luglio, l’ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Al comma 2-quater dell’articolo 6 è stato introdotto un obbligo di corresponsione annuale pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotto dai titolari concessioni di impianti alimentati da fonti geotermiche. La norma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e le risorse derivanti dal contributo in questione saranno utilizzate per la realizzazione di progetti e interventi volti allo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.

Il medesimo articolo 6, poi, introduce anche molteplici disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, inter alia, si attribuiscono funzioni di impulso al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Inoltre, si estende anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione della lettera c-ter), del comma 8, dell’articolo 20, del D.lgs. n. 199/2021, che qualifica come idonee, in assenza di vincoli: (i) le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; (ii) le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; nonché (iii) le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale. E ancora, vengono estese le procedure autorizzative semplificate previste per le aree idonee dal D.lgs. 199/2021 anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che ricadano nelle aree idonee previste dalla predetta norma.

In ultimo, l’articolo 8 introduce talune misure per l’incremento delle rinnovabili nel settore agricolo. In particolare, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile e in applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nel settore agricolo/forestale e nelle zone rurali 2014-2020, la norma consente, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale di realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Viene, altresì, consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. Tale disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La legge di conversione del Decreto Aiuti, particolarmente combattuta a causa di complesse dinamiche politiche, ha semplificato il sistema legislativo convertendo anche misure contenute nel D.L. 80/2022 e ha dato continuità al metodo del ‘doppio binario’ utilizzato da mesi per affrontare il problema del caro energia.

La linea seguita è infatti quella, da un lato, di sostenere economicamente le imprese e le famiglie in difficoltà, confermando e implementando le misure in tal senso, dall’altro quella di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazioni di impianti rinnovabili per assicurare, nel lungo periodo, ulteriori fonti di approvvigionamento energetico

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