Repowering o nuovo impianto? Il TAR Puglia si pronuncia sulle modifiche ad un impianto eolico

TAR Puglia, Bari, Sezione II, sentenza del 19 agosto 2022, n. 1170
13/09/2022

Con la sentenza del 19 agosto 2022, n. 1170, il TAR Lazio, Roma, ha rigettato il ricorso di una società titolare di un vasto parco eolico con il quale era stato richiesto l’annullamento dei pareri negativi espressi dalle Amministrazioni competenti in sede di valutazione di impatto ambientale circa il repowering del medesimo parco.

La Valutazione di Impatto Ambientale richiesta dalla Società ricorrente aveva ad oggetto il potenziamento di un impianto eolico da 15 MW che, grazie a considerevoli interventi di innovazione, sarebbe passato ad una potenza pari a 42 MW.

Sennonché, tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento esprimevano parere negativo di compatibilità ambientale valutando il progetto presentato non come un mero potenziamento ma come un nuovo impianto fortemente impattante sull’ambiente.

Di talché, la Società impugnava i provvedimenti negativi dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento, inter alia, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

Le Amministrazioni costituitesi in giudizio basavano le proprie difese su due elementi:

1) le opere di potenziamento sono tanto ingenti da rendere necessaria la qualifica dell’intervento come nuovo impianto;

2) le dimensioni e la complessiva magnitudine impattante dell’opera finale avrebbero ulteriormente peggiorato un bene già degradato dalla intervenuta antropizzazione.

Il TAR adito ha accolto le difese delle Amministrazioni ritenendo che, nonostante la Società avesse qualificato il progetto come un intervento di repowering su un impianto preesistente, le nuove dimensioni dell’impianto e le modifiche in programma rendono impossibile non classificarlo come impianto nuovo, sebbene l’area risulti già antropizzata.

I giudici amministrativi, inoltre, hanno evidenziato che, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati vanno valutati alla luce degli interessi coinvolti e tutelati dal nostro ordinamento. Sul punto, il TAR ha precisato che

L’esigenza della produzione e dello sviluppo del settore delle energie rinnovabili, seppur meritevole di elevata attenzione strategica, non può ledere il – tendenzialmente prevalente – interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio sul quale dovranno insistere le nuove strutture industriali adibite alla produzione di energia.

E inoltre,

nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo”.

Quanto, invece, alla valutazione dell’impatto ambientale del progetto presentato, secondo la Società ricorrente le pubbliche amministrazioni non avrebbero valutato la circostanza che il territorio coinvolto risultava già da molti anni antropizzato dalla presenza del parco eolico sul quale si intendeva intervenire; inoltre, i provvedimenti si porrebbero in contrato con l’art. 4, comma 6 bis, del D.LGS. n. 28/2011, in forza del quale oggetto di valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere esclusivamente “l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto”.

Anche tali censure sono state rigettate dai giudici amministrativi, i quali hanno precisato che

Benché sia vero che l’oggetto della valutazione debbano essere le variazioni introdotte dal progettato ampliamento, è necessario avere riguardo soprattutto alle dimensioni e alla complessiva magnitudine impattante dell’opera finale. Nel caso di specie, l’opera finale nel suo complesso, così come progettata, risulta connotata da misure che triplicano la dimensione e la potenza dell’impianto eolico “originario” e non v’è chi non veda un’evidente incidenza peggiorativa sull’ambiente già antropizzato. Peraltro, la già intervenuta antropizzazione e la condizione di degrado di un bene paesaggistico non ne giustificano l’ulteriore alterazione in senso ulteriormente peggiorativo, ma, al contrario, dovrebbero incentivare una maggiore conservazione e salvaguardia del contesto ambientale “impattato””.

In definitiva, con la sentenza in esame il TAR, nel confermare la legittimità dell’operato delle Amministrazioni, ha considerato prevalenti gli interessi relativi alla tutela paesaggistica e al non deterioramento di aree già inficiate dall’intervento dell’uomo rispetto alla libertà di iniziativa economica del privato.

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