Agrivoltaico: il TAR puglia conferma i propri precedenti

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza del 15 novembre 2022, n. 1799
19/12/2022

Con sentenza del 15 novembre 2022, n. 1799, il TAR Puglia ha confermato il recentissimo e importante precedente in materia di agrivoltaico (i.e. sent. n. 1750/2022).

Nella sentenza in esame, il TAR, riassumendo tutto il filone della sezione II in tema, ha fornito un quadro chiaro e completo dello stato della normazione in materia di agrivoltaico e fornito alle amministrazioni le coordinate ermeneutiche per comprendere l’attuale situazione giuridica alla luce delle preannunciate – e necessarie – modifiche del quadro normativo di riferimento.

La sentenza ha avuto origine dal ricorso proposto da una società energetica avverso un diniego al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico; diniego basato sulla assimilazione dell’impianto agrivoltaico oggetto dell’istanza con il ben diverso impianto fotovoltaico classico.

Il TAR Puglia, nell’accogliere il ricorso, si è soffermato su una questione preliminare e preordinato a tutte le decisioni in quest’ambito (e non solo), ovvero sulla necessità di garantire sempre un bilanciamento tra diritti. Il Collegio ha ribadito, infatti, che non esiste, di per sé, un diritto assoluto e incondizionato all’installazione di impianti volti alla produzione di energia, sia pure ‘pulita’, e non mediante il procedimento (assolutamente impattante sul Pianeta, e nel medio/lungo periodo non più sostenibile) di estrazione del carbon-fossile.

Per dirla con le parole della Corte Costituzionale: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; […] la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette” (Corte cost, n. 85/13).

Tale necessario bilanciamento, rende sempre necessario uno sguardo d’insieme alla pluralità delle previsioni normative di una determinata materia, al fine di individuare la direzione strategica impressa dal legislatore nazionale ed europeo nel cruciale settore della produzione di energia elettrica.

Con riguardo al tema dell’agrivoltaico e delle sue evidenti differente con il classico fotovoltaico, dalla legislazione nazionale ed europea degli ultimi anni emerge chiaramente che il primo ha acquisito una dignità autonoma. Addirittura, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) dedica un apposito settore di intervento all’agrivoltaico, ove si afferma che il Governo punta all’implementazione: “[…] di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte”.  A tal fine, il PNRR ha stanziato 2,6 miliardi di euro in favore delle energie rinnovabili, così ripartiti:

– € 1,1 miliardi destinati all’implementazione dell’agrivoltaico;

– € 1,5 miliardi destinati all’installazione di impianti fotovoltaici sui i tetti degli edifici agricoli.

E ancora, la specifica attenzione rivolta all’agrivoltaico è confermata dall’art. 65 co. 1-quinquies del D.L. n. 1/12 (inserito dall’art. 31, co. 5, D.L. n. 77/21), che ammette al finanziamento pubblico gli: “[…] impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

In ultimo, il 27 maggio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato le Linee Guida sull’agrivoltaico contenenti precise definizioni che dovrebbero essere utilizzate dalle amministrazioni anche in sede di procedimenti autorizzativi.

Tale quadro – non completo – in materia di agrivoltaico, è sicuramente destinato ad aumentare alla luce delle dichiarazioni programmatiche del Governo, delle Regioni e dell’Unione Europea.

Alla luce di ciò, il Collegio ha desunto che

È pertanto di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella certezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica. Obiettivi che – è appena il caso di aggiungere – lungi dall’essere semplici prospettive de iure condendo, si traducono invece in prescrizioni immediatamente precettive per il legislatore statale e regionale, tenuto conto della primazia (primauté) del diritto eurounitario, e della conseguente necessità di osservanza dei relativi obblighi da parte degli attori nazionali e regionali (artt. 11- 117 co. 1 Cost.). Ed è con tale lente di riferimento che la Regione è tenuta a valutare istanze del tipo di quelle avanzate dall’odierna ricorrente, non potendo più reggere una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale emanati circa sette anni orsono (e segnatamente, nell’anno 2015); strumenti che, a cagione della loro vetustà (trattasi, addirittura, di uno strumento antecedente all’Accordo sul Clima redatto all’esito della Conferenza di Parigi del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione sovranazionale e nazionale sviluppatasi da quel momento in poi), sconoscevano del tutto persino il significato del termine “agrivoltaico”.

La sentenza in commento ha ben riassunto e riaffermato le posizioni precedentemente espresse dalla II sezione del TAR Lecce, ponendo l’attenzione non solo sulle diversità tecniche ed intrinseche tra fotovoltaico classico e agrivoltaico ma soprattutto sul quadro normativo di riferimento. Quest’ultimo infatti, spesso non valutato dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, è stato più volte aggiornato negli ultimi anni per stare al passo con le innovazioni nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili; e ancora sarà modificato per meglio disciplinare l’agrivoltaico alla luce delle sue peculiarità.

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