19/12/2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 270, il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il provvedimento, convenzionalmente rinominato “Decreto aiuti-quater”, si pone in linea di continuità con i precedenti decreti emanati per mitigare i disastrosi effetti sull’economia della pandemia e della guerra russo-ucraina.

Per quel che qui rileva, il Capo I è dedicato alle misure in materia di energia rivolte quasi esclusivamente al settore dell’imprenditoria.

Nello specifico, l’art. 1 estende anche al mese di dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale. Si tratta dei crediti d’imposta, già disciplinati dai Decreti Legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all’energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il comma 1 riconosce il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Per effetto delle norme in esame, l’ammontare dell’agevolazione è pari al 40 per cento delle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata nel mese di dicembre 2022.

Il comma 2 riconosce il contributo in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto-consumata nel mese di dicembre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Il comma 3 contiene ulteriori disposizioni in merito all’utilizzo dei crediti di imposta in commento disposti per il mese di dicembre 2022, nonché dei crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinata dal D.L. n. 144 del 2022) e, infine, anche dei crediti concessi per il terzo trimestre 2022 dal D.L. n. 115 del 2022.

Il termine per l’utilizzo di tutte le richiamate agevolazioni viene, dunque, unificato e fissato al 30 giugno 2023.

L’articolo 3 contiene specifiche misure di sostegno alle imprese per fronteggiare il caro energia.

In particolare, il comma 1 consente alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

A tal fine, le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che dovrà essere adottato entro il 19 dicembre 2022.

Il comma 2 dispone che, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

I successivi commi disciplinano il procedimento ed il ruolo di SACE S.p.A. quale garante degli indennizzi generati.

L’articolo 4 introduce nuove misure per l’incremento della produzione di gas naturale, modificando e integrando la disciplina sull’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali ‘energivori’.

Il comma 1, lett. a), apporta una serie di modifiche al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, che ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento i titolari delle concessioni nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, i cui impianti sono situati in tutto o in parte in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. In particolare, si prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di approvvigionamento, anche ai fini dell’attività di ricerca, si considerano i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionale.

La lett. b) inserisce nell’articolo 16 il comma 2-bis, il quale, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di approvvigionamento di cui al comma 1, consente il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.

La lett. c) modifica il comma 3, primo periodo dell’articolo 16, riducendo da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi per le procedure di approvvigionamento nonché di quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia. La lett. d) sostituisce il comma 4 dell’articolo 16, intervenendo sulla disciplina dei contratti di acquisto di lungo termine sul gas di produzione nazionale che il GSE, o le società da esso controllate, stipulano con i concessionari di coltivazione di idrocarburi ammessi a partecipare alle procedure, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis.

La lett. e) sostituisce il comma 5 dell’articolo 16, sopprimendo il precedente criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto di contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri su base pluralistica definiti con decreto interministeriale, e una riserva di almeno un terzo alle PMI. La nuova formulazione del comma 5, prevede invece che il Gruppo GSE, con una o più procedure, offra, al prezzo cui lo stesso GSE acquista – e senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE, i diritti sul gas oggetto dei contratti acquisiti nella sua disponibilità ai soli clienti finali industriali a forte consumo di gas cd. “energivori”, anche in forma aggregata, che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541 del 202112, pari a 1 GWh/anno. Le modalità e i criteri di assegnazione dei diritti sono definiti con decreto ministeriale. I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. In esito alle procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso di clienti finali in forma aggregata, il contratto assicura che gli effetti siano trasferiti ai relativi interessati.

Il contratto deve prevedere altresì:

  1. a) la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente;
  2. b) il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Infine, viene inserito il comma 5-bis all’articolo 16, demandando la definizione dello schema di contratto tipo di offerta al Gruppo GSE, con approvazione dei Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Sempre per il settore del gas naturale, l’articolo 5 contiene diverse proroghe di termini in scadenza tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio.

In particolare, il comma 1 proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1°gennaio 2023, per l’eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale. A tal fine modifica l’articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il comma 2 posticipa di tre mesi (dal 31/12/2022 al 31/03/2023) il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) deve vendere il gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Il comma 3 prevede che il successivo articolo 15 provveda a compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2022.

In ultimo, per quanto di interesse, l’articolo 6 lett. a), b), c), modifica l’articolo 20 (Contributo del ministero della Difesa alla resilienza energetica nazionale) dal c.d. “Decreto Energia” di cui al D.L. n. 17/2022, relativo all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

In particolare:

– alla lettera a) punti da 1) a 5) si modifica in più parti il comma 1, sostituendo l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico con quello dell’ottimizzazione dello stesso e quello del perseguimento della resilienza energetica nazionale con quello della sicurezza energetica nazionale. Inoltre, tra i beni sui cui installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si aggiungono gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati. Si apporta una modifica procedurale prevendendo che per effettuare tali operazioni sia necessario il previo accordo anche con l’Autorità politica delegata per il PNRR. Si introduce l’obbligo per il Ministero della difesa di comunicare tali operazioni all’Agenzia del demanio; – alla lettera b) si integra il comma 3 prevedendosi che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare sistemi di accumulo senza limiti di potenza;

– alla lettera c) dopo il comma 3 sono aggiunti i commi 3-bis e 3-quater. Il nuovo comma 3-bis prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della difesa, delle figure del commissario speciale e di due vice commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica).

La disposizione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni: le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi.

Il nuovo comma 3-quater fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall’Agenzia industrie difesa.

Le misure sin qui analizzate sono sicuramente esigue rispetto a quelle messe in campo con i precedenti Decreti e si rivolgono soprattutto al mondo delle imprese. Tale scelta può ricondursi alla concomitante redazione della legge di bilancio che è attualmente all’esame delle Camere e che dovrebbe contenere un riordino e un rafforzamento di tutte le misure messe in campo nell’ultimo anno a favore di famiglie ed imprese.

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