17/01/2023

Si è tenuta, tra il 28 novembre 2022 e il 12 dicembre 2022, la consultazione pubblica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Lo schema di decreto, in attuazione dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

Obiettivo della suddetta consultazione è stato quello di raccogliere osservazioni e spunti da parte di cittadini, imprese e di tutti gli attori istituzionali in campo ambientale.

 

Come noto, infatti, il suddetto D. Lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva n. 2018/2001 (UE), ha introdotto nel nostro ordinamento le c.d. Comunità energetiche rinnovabili, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Per Comunità energetiche rinnovabili (CER) si devono intendere dei soggetti giuridici di diritto autonomo aperti alla partecipazione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.199/2021, di persone fisiche, PMI, associazioni, forme cooperative, enti territoriali e Autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti del Terzo settore, enti religiosi, enti di protezione ambientale, Amministrazioni locali, nonché imprese la cui partecipazione non può costituire attività commerciale o industriale principale, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione dell’energia prodotta. Si tratta, dunque, di una forma energetica incentrata su un sistema di scambio locale che favorisce la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

L’obiettivo principale di tali comunità, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 1 dell’art. 31, è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Le norme in commento, dunque, non impongono l’applicazione di una forma giuridica specifica. Tuttavia, dalle caratteristiche richieste dalla legge, si deduce agevolmente che tali Comunità devono essere costituite in forma di soggetti giuridici di natura collettiva, con una piena capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, autonomamente rispetto ai soci o ai membri. Ulteriormente, uno dei requisiti fondamentali imposto a tali soggetti giuridici è la mancanza dello scopo di lucro.

Nel rispetto di tali requisiti, pertanto, vari possono essere i modelli giuridici potenzialmente utilizzabili al fine di costituire una CER. Più nello specifico, vi sarebbe la possibilità di costituirsi come associazioni, come consorzi o società consortili, o anche come società cooperative. Tale ultimo modello è quello che probabilmente meglio si attaglia alla disciplina in commento, in virtù dello scopo mutualistico che le caratterizza.[1]

Venendo al regime fiscale, occorre preliminarmente rilevare che, come è stato chiarito dall’AdE con la risposta ad interpello n. 37/2022, le somme corrisposte alle CER sono riconducibili a tre tipologie di componenti:

  • Tariffa premio incentivante;
  • Ristoro di componenti tariffarie, TRAS-e BTAU;
  • corrispettivo per la vendita di energia.

 

1) Più nello specifico, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto 16 settembre 2020 del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Infatti, dall’analisi delle norme sopra riportate emerge che l’importo erogato non rappresenta un prezzo o un corrispettivo per la fornitura di energia, ma una somma collegata all’ “energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili (…) e che risulti condivisa”, tesa alla “remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili” e volta a “garantire la redditività degli investimenti”, al fine della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabile in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della Direttiva UE 2018/2001.

Pertanto, non si ravvisa nessun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che lo riceve che, infatti, non è tenuto a cedere alcun bene in contropartita.

Ai fini delle imposte dirette, invece, la risposta ad interpello si limita a chiarire che con riferimento alla tariffa premio erogata alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, non si ravvisa rilevanza reddituale della stessa ai fini IRES.

2) Per quanto concerne le restituzioni di alcune componenti tariffarie, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, valgono gli stessi discorsi svolti per la tariffa incentivante. Pertanto, restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA e, se si tratta di enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, non assumono rilevanza fiscale ai delle imposte dirette.

3) Per quel che riguarda il trattamento ai fini IVA dei corrispettivi per la vendita di energia vi è l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta solo se l’attività svolta non si configura come attività commerciale abituale. Nello specifico, l’Agenzia ritiene ad esempio un condominio o una comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale, o anche una persona fisica come soggetti che possono vendere energia senza essere considerati un’impresa di produzione di energia. Pertanto, tutti questi soggetti sono esclusi dall’applicare l’IVA sulle somme raccolte. Viceversa, nel caso in cui il referente del gruppo di autoconsumo collettivo svolga una vera e propria attività di impresa come produttore di energia elettrica, le somme erogate a titolo di corrispettivo per la vendita di energia saranno assoggettate all’imposta.

 

Dunque, è agevole rilevare il favor che il legislatore dedica a tali nuovi soggetti dal punto di vista soprattutto fiscale. Ebbene, è indubbio come la fiscalità possa avere un ruolo chiave nel combattere la crisi energetica e nel favorire una più rapida transizione ecologica.

Per queste ragioni, si attende l’emanazione del decreto che, ai sensi dell’art. 8, primo comma del D.Lgs. n. 199/2021, avrà ad oggetto l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili.

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[1] Ciò è confermato anche dalla Legge Regionale della Lombardia del 15 Febbraio 2022, la quale ha individuato nel modello delle società cooperative il modello giuridico di riferimento per la costituzione delle CER.

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