17/01/2023

L’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 (di seguito, TUA) dispone che “è esente l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”. L’ADM, con la Circolare n. 37/2022 qui in commento, ha precisato che la menzionata esenzione non si applica al caso di ricarica dei veicoli aziendali presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative di esercenti di centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica.

L’ADM giunge a tale conclusione ripercorrendo l’evoluzione del dato normativo e della relativa prassi. In particolare, essa ricorda che l’art. 52 TUA, nella disposizione originariamente recata dalla lettera f) in vigore sino al 31 maggio 2007, prevedeva “l’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica impiegata esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica”. L’originario campo di applicazione di tale esenzione era stato ampliato da taluni interventi normativi (art. 4, co. 3, del d.l. n. 332/1991, come modificato dalla legge 13/05/1999 n. 133, e art. 28, co. 3, della l. n. 388/2000), in modo da farvi rientrare sia impieghi non strettamente produttivi ma comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia), sia i consumi per l’attività di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.

L’odierna Circolare poi rileva che, modificando il TUA per recepire la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il d. lgs. n. 26/2007, ha ristretto l’ambito della citata esenzione, dal momenti che non l’ha confermata “per le attività di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica” e l’ha limitata  

“per l’attività di produzione alla sola energia elettrica impiegata nel ciclo di generazione dell’elettricità e per il mantenimento della capacità di produrla”.

La prassi (Circ. 37/2022, che a sua volta richiama Circ. 37/D del 2007) ritiene quindi che, dopo la riforma del 2007, l’esenzione per produrre elettricità e per mantenerne la capacità produttiva (per inciso, transitata dalla lettera “f” alla lettera “a” del citato art.52 comma 3, TUA), sia applicabile – oltre che ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima – anche a quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione, e consumi in locali di guardiania e custodia), “solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale”. Per le imprese che producono beni e servizi, e che producono energia elettrica strumentalmente alla produzione industriale, l’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a) rimarrebbe quindi di stretta applicazione, e non coprirebbe gli impieghi per gli uffici, per l’illuminazione, ecc.

Date tali premesse, la Circ. 37/2022 deduce che

se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione”.

Ne consegue che l’energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli – sia essa autoprodotta oppure prelevata dalla rete –  è assoggettata all’aliquota “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, e l’accisa è dovuta dall’operatore del punto di ricarica, in quanto esso è “consumatore finale dell’energia elettrica” ai sensi dell’art. 4, co. 9, d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante la “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili  alternativi” (a tale proposito, si rinvia ad altro contributo su questo sito).

Naturalmente, rimane fermo che l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica, prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, secondo quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), TUA.

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