17/01/2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (c.d. Legge di Bilancio 2023).

La Legge di bilancio 2023 dedica i primi 50 commi dell’articolo 1 alle previsioni in materia di energia ponendosi in linea di continuità con provvedimenti adottati nei mesi precedenti per fronteggiare l’emergenza connessa al grave e crescente aumento dei prezzi dell’energia.

Analizziamo, pertanto, le misure di maggiore rilievo per famiglie e imprese.

Il comma 2 riconosce, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è strutturato in modo analogo a quelli già in vigore per le imprese energivore e gasivore.

Il comma 3 si rivolge, invece, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, riconoscendo anche a queste un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovate attraverso le relative fatture e alle condizioni.

La Legge, ai commi 4 e 5, prevede un analogo contributo, pari al 45%, anche alle imprese a forte consumo di gas naturale e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

E ancora, il comma 10, prevede, a determinate condizioni, l’applicazione della detrazione 110 per cento (c.d. Superbonus) per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.

Nello specifico:

– il comma 10, lettera a) riconosce la detrazione nella misura del 110% anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all’articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

– alla lettera b) prevede che, fermo il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110 per cento.

Per far fronte al caro bollette, la Legge, ai commi 11, 12 e 13, dispone, per il primo trimestre 2023, l’annullamento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione; inoltre, assoggetta ad aliquota IVA pari al 5% le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Il comma 17 estende anche all’anno 2023 le agevolazioni relativi alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici svantaggiati con ISEE valido nel corso del 2023 pari a 15.000 euro.

I commi da 30 a 38, invece, danno attuazione al Regolamento (UE) 2022/1854 (relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia) che ha previsto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica delle seguenti fonti di energia: energia eolica; energia solare (termica e fotovoltaica); energia geotermica; energia idroelettrica senza serbatoio; combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; rifiuti; energia nucleare; lignite; prodotti del petrolio greggio; torba.

Nello specifico, con i commi 30, 31 e 32 si prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione cosiddetto a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili. Il tetto ai ricavi è posto a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall’ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti; qualora la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Tale meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE . Viene inoltre affidata all’ARERA la disciplina delle modalità con le quali dovrà essere data effettiva attuazione all’articolo in esame.

Il comma 36 prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori restino acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 1.400 milioni di euro. Le eventuali maggiori somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato saranno riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui al citato Regolamento, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto.

Il comma 37, invece, prevede che il meccanismo de quo non si applichi:

– all’energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW;

– all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;

– all’energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto;

– agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo.

Inoltre, il comma 38 contiene una norma di interpretazione, la quale specifica che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l’energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate esclusivamente ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

In ultimo, per quanto qui di interesse, i commi da 41 a 44 prevedono, al fine di raggiungere i target di riduzione dei consumi energetici, recentemente fissati a livello europeo, l’istituzione di un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmetta una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvederà all’approvazione della stessa, sentita l’ARERA.

La riduzione da effettuare, ai sensi del successivo articolo 42, sarà calcolata sulla base delle c.d. ore di picco, ovvero le ore in cui viene consumata più energia.

Le misure finora elencate, nonostante siano state introdotte in una Legge che dovrebbe fornire struttura economica al 2023, si pongono ancora in un’ottica prettamente emergenziale senza introdurre interventi innovativi e che possano produrre effetti positivi anche nel lungo periodo.

Si dovrà forse aspettare i prossimi mesi per assistere ad un cambiamento strutturale e definitivo del sistema di approvvigionamento energetico e del costo delle relative fonti; trattasi, invero, di interventi sempre più necessari alla luce di una crisi che non accenna a migliorare.

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