Le misure in materia di energia del D.L. 34/2023, convertito con legge n.56/2023

Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con legge 26 maggio 2023, n. 56
16/06/2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 124, la Legge 26 maggio 2023, n. 56, di conversione del D.L. 34/2023 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Con la conversione in legge, le misure in materia di energia introdotte dal D.L. 34/2023 sono state confermate, pertanto, si riportano di seguito le novità di maggior rilievo per famiglie e imprese.

L’art. 1 prevede, al comma 1, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008, sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 1, comma 17, della legge di bilancio 2023, sono rideterminate dall’ARERA, tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell’articolo 1, comma 18, della medesima legge di bilancio 2023, nel limite di 400 milioni di euro.

Il comma 2 prevede che, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, del decreto legge n. 185 del 2008 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico vengano rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro valido per il 2023 (a fronte della previsione attuale di un ISEE non superiore a 20.000 euro) nel limite di 5 milioni di euro.

Alle predette disposizioni l’ARERA ha già dato attuazione con la deliberazione 30 marco 2023 134/2023/R/com.

L’articolo 2, comma 1, proroga la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. Il comma 2 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Ai commi 4 e 5, inoltre, in considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, è confermata per il solo mese di aprile l’applicazione di aliquote negative della componente tariffaria UG2C agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno. Dette aliquote negative sono applicate in misura pari al 35 per cento del valore applicato nel primo trimestre 2023. È, invece, confermato per l’intero II trimestre 2023 l’azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas.

Con delibera 30 marzo 2023 134/2023/R/com, l’Arera ha dato attuazione alla norma in commento, confermando l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS, UG3 e UG3T e fissando, per il mese di aprile, a – 11,3241c€/mc (il 35 per cento del valore applicato nel I trimestre 2023, pari a -32,3545c€/mc) l’aliquota negativa dell’elemento UG2C della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, applicabile agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l’anno.

Con specifico riguardo alle famiglie, l’articolo 3 prevede la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri per l’assegnazione del contributo. Sulla base di tali criteri, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dovrà definire le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale.

Per le imprese, invece, l’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% per cento (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

La disposizione in esame regola le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Il successivo articolo 7-bis, inserito in sede di conversione, prevede che fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo. Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l’attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

Continua, dunque, l’opera di contenimento dei prezzi dell’energia a tutela delle famiglie e delle imprese attraverso la conferma delle misure che sa più di un anno stanno garantendo un ridimensionamento dei prezzi, evitando così il collasso di interi settori economici.

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