Il TAR Lazio si pronuncia sull’illegittimità dei divieti aprioristici all’installazione di impianti FER

TAR Lazio, Roma, Sez. II-Quater, sentenza del 12 giugno 2023, n. 9907
17/07/2023

Con sentenza n. 9907 del 12 giugno 2023, il TAR Lazio ha accolto un ricorso avverso il Decreto del Ministero della Cultura n. 172/2022 di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004, di un’area di ben 5.000 ettari nella Regione Lazio.

La ricorrente era una società che, prima dell’emanazione del citato Decreto, aveva ottenuto l’autorizzazione ad installare proprio su quell’area un impianto agrovoltaico di circa 50 MWp; tuttavia, la successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico aveva determinato l’impossibilità, a priori, di installare impianti “FER in generale: fotovoltaici ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche” o, subordinatamente, nella sola parte in cui prevedono l’applicazione del medesimo divieto anche per gli impianti “agro-voltaici”.

La società, in sede di ricorso, aveva esposto plurime censure, tra le quali:

1. grave deficit istruttorio e motivazionale, essendo stato adottato sulla scorta dell’acritico recepimento della proposta formulata dalla Soprintendenza, senza tenere conto non soltanto delle osservazioni della ricorrente ma anche del parere contrario della Regione Lazio che, solo l’anno prima, aveva aggiornato il proprio PPTR;

2. illegittimità dell’aprioristico divieto di installazione di qualsiasi impianto FER, mancando qualsivoglia ponderazione del contrapposto interesse pubblico alla realizzazione di impianti in questione, i quali sarebbero strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel PNRR, costituendo interventi “di pubblica utilità”, “indifferibili ed urgenti” e compatibili ex lege con le aree agricole.

Il TAR di prime cure, in primo luogo, ha accolto la censura relativa al grave deficit motivazionale, evidenziando che il Ministero della Cultura ha completamente pretermesso non soltanto le controdeduzioni formulate dalla ricorrente ma anche il parere contrario espresso dalla Regione Lazio, da ritenersi ancor più pregnante e significativo, in quanto motivato anche in ragione della natura concertata di quell’attività ricognitiva che aveva condotto, poco più di un anno prima, all’approvazione del P.T.P.R.

In secondo luogo, i giudici di primo grado hanno ritenuto di dover accogliere anche la censura relativa all’aprioristico divieto all’installazione degli impianti FER introdotto con il Decreto impugnato. In particolare, secondo il Collegio:

la previsione in parola viola la normativa unionale e nazionale di riferimento e pecca, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità avuto riguardo tanto agli interessi pubblici, di natura paesistica, oggetto di tutela quanto agli ulteriori interessi pubblici messi in gioco dalla realizzazione degli impianti FER – aventi natura di opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003 ed art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 – coincidenti con l’esigenza, avente copertura costituzionale ed euro-unitaria (art. 9 Cost. e direttive n. 2001/77/CE e 2009/28/CE n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), di fronteggiare l’attuale crisi energetica (P.N.R.R.) mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili, onde preservare l’ambiente ed il paesaggio (cfr. Corte Cost., sent. n. 177/2021; n. 199 del 2014; n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009; cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022). 9.1 Di recente, le stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno ribadito la sussistenza di un favor allo sviluppo delle fonti rinnovabili derivante dalla normativa Europea, puntualmente recepito dal legislatore nazionale, tale da non consentire “alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto, ma lasciano spazio alle Regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l’interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch’essi a principi affermati a livello Europeo”, ciò allo scopo di bilanciare, volta per volta tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti (cfr. Corte Cass., Sez. Unite, 14/04/2023, n. 10054).

La pronuncia in esame si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ritiene necessario demandare al procedimento il corretto bilanciamento tra i vari interessi collegati alla tutela del paesaggio e la necessità di implementare le fonti di energia rinnovabili.

Il territorio italiano, infatti, se da un lato è ricco di luoghi storici, naturali e incontaminati, dall’altro presenta anche le condizioni perfette per garantire la produzione di energie da fonte rinnovabile.

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