Le Misure del nuovo D.L. Energia

Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181
20/12/2023

Con il Decreto Legge n. 181 del 9 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023, il Governo ha messo in campo nuove misure in materia di energia al fine di promuovere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Le norme di interesse sono contenute nel primo capo del provvedimento che si compone di 14 articoli.

Analizzeremo, pertanto, le novità di maggiore interesse.

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.

In particolare, il comma 1 dispone che – fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).

Il comma 2 demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati. L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.

Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili. Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A.

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all’incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. L’articolo altresì qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni.

L’articolo 5, comma 1, istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettano i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 199/2021 e i cui impianti siano già in esercizio alla data del 10 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all’esame delle proposte di modifica e integrazione dell’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy (lett. a)) e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy (lett. b)).

L’articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all’autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica.

L’articolo 8 reca disposizioni finalizzate al raggiungimento dell’autonomia energetica nazionale e di sostegno agli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. In particolare, si prevede l’individuazione, in due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

L’articolo 9, comma 5, prevede l’applicazione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, di una disciplina autorizzatoria semplificata (disposta ai commi successivi) per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti di rafforzamento delle smart grid finanziati nell’ambito del PNRR, nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi. Ciò, si precisa, al fine di conseguire gli obiettivi di smartizzazione delle infrastrutture di rete del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È comunque fatta salva l’applicazione di regimi più favorevoli eventualmente previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale.

Il comma 8 prevede che l’istanza di autorizzazione unica si intenda comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. In tal caso, l’amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla sua richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi, invece, di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi dopo dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, il Presidente della regione, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta.

L’articolo 12 attribuisce all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

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