Con la risposta a interpello n. 165/2025 del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una dirompente conclusione in merito all’applicabilità della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”). L’Amministrazione finanziaria, richiamando la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 e la Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”, ha statuito che il citato beneficio è fruibile unicamente dagli acquirenti di nuove unità immobiliari che abbiano effettivamente sostenuto la spesa relativa al loro acquisto.
In particolare, il già menzionato art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013 dispone l’applicabilità del beneficio in favore dell’acquirente dell’immobile ricostruito in presenza dei seguenti requisiti specifici:
- gli interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico devono essere realizzati in comuni appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006;
- tali interventi devono avvenire mediante demolizione o ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
- dette imprese devono provvedere, entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori, alla successiva alienazione degli immobili;
Nel caso di specie, l’istante rappresentava di aver acquistato due unità immobiliari in presenza di tutte le condizioni necessarie per beneficiare della detrazione “sismabonus acquisti”.
Le predette unità di categoria catastale A/2 erano state ottenute, infatti, a seguito di demolizione e ricostruzione di un edificio con un miglioramento di n. 2 classi sismiche da parte di una impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare. L’alienazione delle stesse era avvenuta entro 18 mesi dall’emissione dell’attestazione del collaudatore statico, che ne attestava la riduzione del rischio sismico, e l’atto notarile di compravendita era avvenuto prima del 31 dicembre (termine ultimo di decadenza per godere dell’agevolazione).
L’istante precisava, tuttavia, che l’acquisto delle unità immobiliari avveniva mediante denaro messo a disposizione dai genitori (c.d. liberalità indiretta ex art. 809 c.c.) e che il pagamento del prezzo veniva effettuato per il tramite di assegni circolari e bonifici speciali per intervento antisismico (Legge 96/2017) tratti dal conto corrente dei genitori stessi.
In tale panorama, il contribuente richiedeva il parere all’Amministrazione finanziaria circa il corretto trattamento fiscale da applicare all’acquisto delle c.d. case antisismiche mediante provvista finanziaria proveniente dal conto correnti dei genitori e, nello specifico, se il beneficio fiscale già menzionato fosse effettivamente spettante, sottoforma di cessione del credito o di detrazione diretta.
Orbene, l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già affermato nella risposta a interpello n. 351/2022, ha chiarito che l’acquisto di unità immobiliari “antisismiche” mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione da terzi non garantisce all’istante il diritto di fruire della detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013, in quanto il soggetto acquirente non sostiene concretamente le relative spese di acquisto. In tal senso, è stato espressamente chiarito che
“tenuto conto che presupposto per la fruizione dell’agevolazione è il sostenimento dell’onere da parte del soggetto che ne fruisce, l’agevolazione non spetta al soggetto che, pur essendo acquirente dell’unità immobiliare, non è il soggetto che ha sostenuto la spesa relativa all’acquisto”.
Di conseguenza, la risposta ad interpello in commento esclude che la disciplina agevolativa possa essere applicata a tutti quei soggetti che, usufruendo di una provvista di denaro fornita da terzi, non sostengono direttamente le spese di acquisto delle unità immobiliari antisismiche.
Tanto premesso, la risposta fornita dalla Amministrazione finanziaria non convince a pieno.
La richiamata risposta a interpello del 28 giugno 2022 n. 351, infatti, aveva ad oggetto una fattispecie diversa: l’acquisto mediante permuta di cosa futura a favore di terzo, in cui il beneficiario non era parte contrattuale e non sopportava alcuna spesa.
Proprio per questa ragione, il principio elaborato nella risposta citata non potrebbe essere automaticamente applicabile al caso esaminato nella risposta n. 165/2025, che concerne invece una liberalità indiretta. Di fatto, assimilare le due ipotesi significherebbe equiparare indebitamente situazioni giuridiche eterogenee.
In conclusione, la posizione dell’Amministrazione finanziaria risulta discutibile e, pertanto, sarebbe auspicabile una ulteriore riflessione da parte della stessa che consenta di argomentare le proprie conclusioni
“sulla base di una analisi puntuale delle caratteristiche giuridiche della fattispecie di “liberalità indiretta”, piuttosto che mediante una acritica traslazione di una statuizione di prassi coniata in precedenza per tutt’altro contesto giuridico”[1].
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[1] E. Zanetti e A. Zeni, Per l’Agenzia acquisti con liberalità indiretta fuori dal sismabonus acquisti, in https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=1060570.



