Con Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Amministrazione finanziaria è finalmente intervenuta sul discusso tema del trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, fornendo importanti chiarimenti sugli effetti della modifica apportata all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR ad opera della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. legge di Bilancio 2025) e, successivamente, da un emendamento al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto bollette).
Tali chiarimenti appaiono oltremodo apprezzabili, se si tiene conto dei dubbi sorti a seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2025, la quale – ad una prima lettura – avrebbe potuto portare al doppio paradosso per cui:
- da un lato, per le assegnazioni ricadenti nel perimetro della nuova normativa, operasse una tassazione più favorevole per veicoli più inquinanti;
- dall’altro, per le assegnazioni non ricomprese nel nuovo regime, indipendentemente dalla tipologia di veicolo, l’acquisto e l’assegnazione di auto aziendali scontasse una tassazione piena in capo ai dipendenti, in luogo del criterio convenzionale previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Ripercorriamo pertanto brevemente l’evoluzione della disciplina che ha interessato l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR per analizzare poi nel dettaglio tali chiarimenti.
Art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR: disciplina e chiarimenti dell’AdE ante legge di bilancio 2025
Come noto, l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, assoggetta i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti ad una tassazione di tipo “convenzionale”, in luogo del c.d. valore normale di cui all’art. 9 del TUIR previsto per la generalità dei compensi in natura.
Tale normativa ha subito nel corso del tempo diverse modifiche: infatti, alla versione originaria della norma vigente sino al 31 dicembre 2019 che prevedeva una tassazione basata su una percentuale unica del 30 per cento [1], il legislatore, attraverso la Legge di Bilancio 2020 (l’art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ha sostituito un sistema di tassazione la cui percentuale era determinata in proporzione al coefficiente teorico di inquinamento, introducendo, tuttavia, una fase transitoria per l’entrata in vigore della disciplina attraverso l’applicazione postergata del previgente regime ai contratti di assegnazione dei veicoli stipulati entro il 30 giugno 2020 [2].
Sui concetti “di nuova immatricolazione” e sulla corretta estensione temporale dei contratti di “concessione in uso promiscuo” degli autoveicoli ai dipendenti si erano resi necessari appositi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, con Risoluzione n. 46/E del 2020, aveva precisato che:
- per l’individuazione della data di “nuova immatricolazione”, occorresse fare esclusivo riferimento al termine appositamente individuato dalla legge di bilancio 2020 e decorrente dal 1° luglio 2020 (e non già, dunque, alla data di entrata in vigore della menzionata legge di bilancio);
- in relazione ai contratti di concessione in uso promiscuo dell’autoveicolo, sarebbero rimasti esclusi dal perimetro delle nuove previsioni i contratti di assegnazione perfezionati in data antecedente al 1° luglio 2020, ancorché riguardanti autoveicoli destinati ad essere immatricolati in un momento successivo a tale data [3].
Pertanto, la disciplina applicabile agli autoveicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti ante modifiche intervenute ad opera della Legge di Bilancio 2025 può così riassumersi:

La riforma dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR ad opera della Legge di Bilancio 2025 e l’emendamento al Decreto Bollette: il regime transitorio per i veicoli ad uso promiscuo ante 2025
Come già evidenziato in questo sito (per un approfondimento sul tema si rimanda a quanto già pubblicato sul presente sito: E. Alessandrini, Auto elettriche in uso promiscuo al dipendente: vero benefit ma solo se immatricolate e concesse dal 1° gennaio 2025), la Legge di bilancio 2025 è intervenuta a modificare l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR nel tentativo di avviare un percorso di transizione energetica che incentivasse la riconversione al full electric del parco auto aziendale.
La nuova norma, pertanto, cosi come modificata dal comma 48 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 cosi recitava:
“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.
Come è dato evincersi dal tenore letterale, la nuova normativa prevedeva una quantificazione del valore normale “convenzionale” del fringe benefit “auto” dato in uso promiscuo ai dipendenti sulla base di una percentuale via via sempre più ridotta a seconda della tipologia di veicoli assegnati, purché questi fossero di “nuova immatricolazione” e concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025.
A differenza della disciplina di riforma dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR intervenuta con Legge di Bilancio 2020, il legislatore del 2024 non aveva stabilito alcuna fase transitoria di applicazione della nuova disciplina per tutti quei veicoli che non integrassero entrambi i requisiti della immatricolazione e concessione successivamente al 1° gennaio 2025, con l’evidente rischio di assoggettare gli stessi ad una tassazione fondata sul “valore normale” in base al combinato disposto degli artt. 9 e 51, comma 3 del TUIR piuttosto che sul valore forfettario stabilito per il fringe benefit [4].
Allo stato dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025, dunque, la disciplina applicabile ai veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, sembrava essere la seguente:

Le perplessità e incertezze interpretative sollevate dalla radicale riscrittura dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, sembravano in un primo momento superate grazie ad un emendamento apportato in sede di conversione al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. Decreto bollette), il quale era intervenuto ad introdurre il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recita:
«48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025»”[5].
Nonostante la tanto invocata “correzione”, che all’apparenza sembra aver eliminato, o quanto meno limitato, l’incubo di un assoggettamento indiscriminato al principio di tassazione in base al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR di tutti quei veicoli che non rispettassero cumulativamente le due condizioni richieste dal novellato art. 51, la previsione – almeno prima facie – avrebbe potuto esporre i dipendenti ad un regime fiscale più gravoso di quello vigente nel 2024 nel caso di veicoli non full electric o ibrido plug-in consegnati oltre la data del 30 giugno 2025, ancorché ordinati entro il 31 dicembre 2024.
Estendendo l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, il correttivo ometteva infatti di chiarire quale fosse la sorte del veicolo consegnato oltre la suddetta data del 30 giugno 2025, lasciando completamente irrisolto anche il caso della riassegnazione ad un dipendente di un veicolo precedentemente assegnato ad un altro lavoratore (ipotesi non espressamente disciplinata né dal nuovo regime né tantomeno “coperta” dalla proroga prevista dal decreto bollette).
Per cercare di far luce sulle novità introdotte dall’emendamento del Decreto Bollette, nella Circolare n. 12 del 26 maggio 2025, di aggiornamento della precedente Circolare n. 7, anche Assonime aveva sottolineato come il comma 2-bis dell’art. 6 del citato Decreto Bollette, nel disporre l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), nel testo vigente al 31 dicembre 2024:
- avesse previsto uno specifico regime transitorio, riferendosi “ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”;
- avesse inserito una clausola di salvaguardia, riferendosi ai “veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Per quanto riguarda l’introduzione di un regime transitorio, a parere degli esperti di Assonime, a differenza della disciplina introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2025 e della versione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, in vigore sino al 31 dicembre 2024, la regola avrebbe posto esclusivo riguardo alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, senza fare alcun riferimento alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo. L’ambito applicativo del regime transitorio introdotto dal correttivo avrebbe dovuto essere individuato, dunque, da un punto di vista oggettivo, tenendo conto del momento di concessione in uso promiscuo del veicolo ai dipendenti.
Venendo poi alla clausola di salvaguardia, anche in tal caso Assonime aveva evidenziato come la norma si riferisse genericamente alla concessione in uso promiscuo, da intendersi come una generica concessione del veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente; cosi ragionando, la clausola di salvaguardia avrebbe garantito l’applicazione del regime in vigore sino al 31 dicembre 2024 in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nella finestra temporale individuata tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 [6].
Gli attesi chiarimenti intervenuti con Circolare n. 10/E del 2025
Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso le modifiche apportate all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR da parte della Legge di Bilancio 2025, ha fornito precisi chiarimenti in ordine:
- alla disciplina transitoria introdotta dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19 del 2025;
- al criterio di tassazione del fringe benefit basato sul valore normale;
- alla proroga del contratto e riassegnazione del veicolo.
Merita rilevare che le precisazioni dell’A.F. rispondono tutte ad un comun denominatore, individuato nella ratio della norma transitoria contenuta nell’art. 48-bis, quale disposizione volta ad assicurare la progressiva attuazione degli obiettivi di transizione energetica, nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Ciò detto, e principiando dalla disciplina transitoria introdotta dall’art. 6, comma 2-bis del D.L. n. 19 del 2025, la circolare chiarisce innanzitutto che, ai fini dell’applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente, dato che “il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto”.
Il documento prosegue poi precisando che “il comma 48-bis debba essere applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024”, considerato che “il medesimo comma 48-bis prevede che «resta ferma» la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Dunque, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.
Venendo poi all’ulteriore possibilità prevista dal correttivo di applicare la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 ai veicoli “ordinati dal datore di lavoro» entro la medesima data e «concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, la Circolare chiarisce che tale previgente regime sarà applicabile purché “nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto” [7].
A tal riguardo, l’A.f. si sofferma, in particolare, sul caso di un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e i cui requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. In tal caso, precisa l’Agenzia, qualora detto veicolo rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate – ad esempio, dei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, elettrici, ibridi plug in o dei veicoli con emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km – si riterrà applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
Chiarito quanto sopra e passando al tema dell’assoggettamento a tassazione del fringe benefit in base al generale criterio del valore normale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 51, comma 3 del TUIR, la Circolare è molto più sbrigativa, limitandosi a precisare che questa evenienza possa, in effetti, verificarsi in presenza di alcune specifiche casistiche.
Degno di nota sul punto è l’esempio illustrato dall’A.F., nel quale la stessa spiega come
“il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025. In tal caso, infatti, non può trovare applicazione la prima parte della disciplina transitoria contenuta nel comma 48-bis della legge di bilancio 2025, in quanto l’immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024. Né trova applicazione la seconda parte della citata disciplina transitoria, in quanto la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025 e, del pari, non può trovare applicazione la nuova disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2025, in quanto i requisiti previsti dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione e della consegna non si verificano tutti nel 2025”.
Infine, l’arresto di prassi si dedica a quelli che forse rappresentavano gli aspetti più controversi e discussi dall’introduzione della novella normativa e rappresentati dai casi di una possibile proroga di un contratto e dalla riassegnazione del veicolo ad uso promiscuo.
Riguardo al primo, il documento chiarisce che debba ritenersi applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti, “atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva”.
Nell’ipotesi di riassegnazione del veicolo ad uso promiscuo ad un altro dipendente tramite la stipula di un nuovo contratto, l’Agenzia precisa, invece, che la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
Alla luce di ciò, la Circolare chiosa affermando che
“in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1° luglio 2020:
- trova applicazione la disciplina introdotta dal comma 48-bis della legge di bilancio (vale a dire la disciplina di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024), se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la “concessione in uso promiscuo” (i.e. la consegna) del veicolo è avvenuta entro il 30 giugno 2025 (con l’ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024);
- la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del TUIR, secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la “concessione in uso promiscuo” (i.e. la consegna) del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria, di cui al comma 48-bis della legge di bilancio 2025.
Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48 della legge di bilancio 2025, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo – con il diverso dipendente – e consegna).
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle casistiche di concessione a dipendenti di autoveicoli ad uso promiscuo e il connesso regime fiscale applicabile:

___________________________________
[1] Nella versione vigente sino al 31 dicembre 2019, il suddetto art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevedeva: “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”
[2] L’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR a), cosi come novellato ad opera l’art. 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva dunque che “a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle1606 nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021”
[3] La Risoluzione n. 46/E del 2020 chiarisce infatti che: “la nuova disciplina, si applica «ai veicoli di nuova immatricolazione (…) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1°luglio 2020».
In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione”, si è dell’avviso che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.
Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all’immatricolazione.
Come riportato, affinché la nuova formulazione della lettera a) del comma 4dell’articolo 51 del Tuir possa trovare applicazione è necessario, inoltre, che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano «concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» ovvero suscettibile di valutazione economica (articolo 1174 c.c.).
Ciò considerato, si rileva che la concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore. Si pensi, ad esempio, alle condizioni relative all’ipotesi di incidente, alle riparazioni, al pagamento di multe al rifornimento alla pompa di benzina, alle spese di parcheggio, alle modalità di tassazione del benefit; il lavoratore, infatti, può chiedere che l’importo del benefit gli venga trattenuto dallo stipendio e non farlo concorrere alla base imponibile.
Alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile e delle riportate considerazioni, pertanto, si ritiene che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020»
…
Ciò considerato, anche in ragione della lettera della norma in esame volta a disciplinare «la concessione in uso promiscuo del benefit», si è dell’avviso che affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.
Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che dispone l’applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto, così come precedentemente inteso.
[4] Tali criticità erano state evidenziate non solo da più parti in dottrina ma anche da Assonime (cfr. Circolare n. 7/2025) e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (cfr. approfondimento del 10/04/2025).
In entrambi i documenti, era stata messa in luce l’incoerenza di un’interpretazione “letterale” della nuova disciplina, che – ove rigorosamente intesa – avrebbe comportato, per tutte le ipotesi non espressamente menzionate, la tassazione del benefit secondo il criterio del valore normale (in luogo del valore forfetario ACI); il tutto, con l’effetto di rendere meno appetibile per i lavoratori dipendenti l’assegnazione in uso promiscuo di auto (elettriche o ibride) immatricolate e/o consegnate prima del 31 dicembre 2024.
Anche alla luce di tali considerazioni, secondo l’interpretazione prospettata da Assonime, le assegnazioni che non presentassero tutte le caratteristiche per l’applicazione del regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, avrebbero dovuto continuare ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2024. Nella Circolare n. 7/2025, Assonime sottolinea infatti che la tesi di ritenere ancora vigenti le precedenti disposizioni per tutte le situazioni non coperte dalla nuova formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a) trova un chiaro sostegno anche nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2025 stessa, da cui si evince chiaramente che gli effetti finanziari sul gettito pubblico della modifica normativa sono stati calcolati tenendo esclusivamente conto dei veicoli di nuova immatricolazione assegnati dal 2025.
[5] Come è dato evincere dal dossier accompagnatorio al D.L. 19/2025 – A.C. 2281-A “Il comma 2-bis, aggiunto in sede referente, introduce il nuovo comma 48-bis nell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), il quale, con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, fa salva l’applicazione della disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefits connessi a tali veicoli prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), nel testo vigente al 31 dicembre 2024. La medesima disposizione chiarisce che lo scopo è quello di assicurare la progressiva implementazione delle misure preordinate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, in ossequio, tra l’altro, ai principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese”.
[6] Nella Circolare, Assonime sottolinea come la clausola di salvaguardia sia destinata a raggiungere due impostanti e distinte finalità: (i) da una lato, evitare di penalizzare quelle imprese e quei dipendenti che, facendo affidamento sul regime in vigore nel 2024, hanno posto in essere comportamenti concludenti a fine 2024 finalizzati ad una assegnazione di veicoli che si è poi concretizzata nei primi mesi del 2025, (ii) dall’altro, escludere o ridurre le ipotesi che potrebbero ricadere nella regola di determinazione del fringe benefit con il criterio del valore normale
[7] Si legge nella Circolare “Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, vigente al 31 dicembre 2024.
Analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025”.


