1. I crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi (ex artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020) hanno assunto, nel sistema economico attuale, la natura di veri e propri “asset finanziari”, la cui libera circolazione ha permesso a terzi cessionari, inclusi i professionisti e le associazioni professionali, di acquisire posizioni creditorie verso l’Erario a un valore di mercato inferiore a quello nominale, subentrando nella titolarità di un diritto patrimoniale autonomo, destinato alla compensazione di future obbligazioni tributarie.
Sotto il profilo fiscale, la rilevanza reddituale del differenziale tra il costo sostenuto per l’acquisto del credito e il suo valore nominale utilizzato in compensazione (cosiddetto “agio”) è stata oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 6/2026, ricalcando il contenuto della precedente Risposta n. 171/2025, ha chiarito che, per i crediti acquistati a partire dal 1° gennaio 2024, sia il costo sostenuto per l’acquisizione sia il valore nominale del credito concorrono al reddito imponibile di lavoro autonomo, secondo il criterio di cassa.
Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il costo d’acquisto del credito sia deducibile nel periodo d’imposta del relativo esborso, mentre il valore nominale risulti imponibile nell’esercizio (o negli esercizi) in cui avviene l’effettiva compensazione tramite modello F24.
Inoltre, nel citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha colto l’occasione per chiarire che, in virtù del principio di derivazione sancito dall’art. 8 del d.lgs. 446/97, nel caso di acquisti effettuati da studi associati o associazioni professionali, tali componenti reddituali rilevano anche ai fini della base imponibile IRAP.
2. La posizione dell’A.f. scaturisce dal novellato art. 54, comma 1, del TUIR, così come modificato dal d.lgs. n. 192/2024.
Tale disposizione recepisce il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilendo che concorrono alla formazione della base imponibile “Tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]”.
In linea con l’evoluzione del dettato normativo, l’attuale formulazione dell’art. 54 del TUIR ha determinato un’estensione del presupposto impositivo, ricomprendendo nel perimetro di tassazione del reddito di lavoro autonomo tutte le componenti reddituali oggettivamente riconducibili alla gestione economica dell’attività, ancorché prive di un nesso di riferibilità diretta con la prestazione professionale stricto sensu.
In tal senso, l’Amministrazione finanziaria ha, dunque, statuito l’attrazione nel reddito professionale delle componenti reddituali rivenienti dall’acquisto e dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi.
Inoltre, in merito alla decorrenza della nuova disposizione, l’A.f. ha altresì chiarito che non assumono rilevanza reddituale i crediti d’imposta acquistati prima del 2024, atteso che il principio di “onnicomprensività” opera per i redditi di lavoro autonomo prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Di conseguenza, per i crediti d’imposta acquisiti entro il 31 dicembre 2023, si conferma il regime di irrilevanza fiscale; il differenziale maturato su tali attività non concorre alla formazione della base imponibile, indipendentemente dal fatto che la compensazione avvenga in periodi d’imposta successivi al 2024.
3. Il suddetto orientamento di prassi ha sollevato forti perplessità da parte di molti commentatori, sia sotto il profilo della rilevanza reddituale del costo di acquisto e del valore nominale del credito, sia sotto quello dell’ambito temporale.
In primo luogo, è stata criticata la qualificazione dell’acquisto di un credito d’imposta come una “spesa professionale”, considerato che si tratta di due categorie che appaiono economicamente e giuridicamente diverse. Ciò in quanto, la spesa costituisce un esborso correlato all’acquisto di un bene o di un servizio mentre il credito rappresenta il diritto ad esigere denaro, beni o servizi da un soggetto terzo; inoltre, la spesa incide sul reddito mentre il credito rappresenta un diritto patrimoniale.
In secondo luogo, in molti hanno criticato l’estensione temporale della norma, in quanto, in fattispecie analoghe, l’Amministrazione finanziaria aveva privilegiato la tutela del legittimo affidamento del contribuente. Si pensi alla risoluzione n. 310/2008, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che il nuovo regime delle plusvalenze per i professionisti (ex d.l. n. 223/2006) dovesse applicarsi solo ai beni acquistati dopo l’entrata in vigore della legge.
Pertanto, molti commentatori ritengono che, nel rispetto dei precedenti e della certezza del diritto, l’efficacia del d.lgs. n. 192/2024 avrebbe dovuto riguardare solo i crediti acquisiti dal 1° gennaio 2025, salvaguardando così quelli già presenti in portafoglio durante il 2024.
Nonostante le suddette obiezioni, l’interprete non può che prendere atto della posizione presa da parte dell’Amministrazione finanziaria, in attesa che eventuali interventi correttivi – già auspicati dagli organi di rappresentanza dei professionisti – possano ricondurre la tassazione al solo differenziale effettivo.


