20/11/2019

L’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, abrogato dall’articolo 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali. In particolare, la quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed era oggetto di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Con nota del 22 novembre 2017, il Gestore dei Servizi Energetici ha tuttavia chiarito che:

la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.
Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.
A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.

Nella risposta a interpello n. 114 del 18 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver dichiarato di non essere competente a pronunciarsi sul merito della cumulabilità tra il beneficio fiscale di cui alla “Tremonti Ambientale” e gli incentivi relativi ai Conti Energia (richiamando sul punto la precedente risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016), ha chiarito che le imprese possono rinunciare al menzionato beneficio fiscale con le seguenti modalità:

  • i soggetti che abbiano operato una variazione in diminuzione in dichiarazione possono presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, entro i termini di cui all’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973;
  • i soggetti che, non avendo operato la detta variazione in diminuzione, abbiano presentato un’istanza di rimborso della maggiore imposta versata ex art. 38 del DPR n. 602/1973, possono rinunciare formalmente al rimborso, ove non ancora erogato.

Al di fuori delle suddette ipotesi, ovvero quando la dichiarazione non sia più integrabile oil rimborso sia già stato erogato, il beneficio fiscale deve ritenersi definitivamente acquisito.

Quanto al termine ultimo per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il GSE, preso atto delle segnalazioni delle principali Associazioni di Categoria, ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2019.

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