20/01/2020

Con la recente sentenza n. 30904 del 27 novembre 2019 la Corte di Cassazione ha affrontato nell’ambito della circolazione dei beni soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’imposta il tema della responsabilità – in solido con l’acquirente del prodotto – gravante sul titolare del deposito fiscale incaricato della spedizione dei prodotti destinati all’esportazione che non abbia provveduto a comunicare l’eventuale cambio di destinazione finale della merce originariamente indicata nell’e-AD (circostanza che deve essere comunicata attraverso la presentazione al sistema informatizzato di un’apposita bozza di messaggio).

Più in dettaglio, il Supremo Collegio, attraverso la richiamata pronuncia, ha ritenuto solidalmente obbligato al pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti in regime sospensivo che siano stati irregolarmente immessi in consumo anche il depositario della merce spedita, in quanto su di esso incombe lo specifico obbligo di monitorare l’intero trasferimento del gasolio fino alla sua avvenuta conclusione, che nel caso dell’esportazione si completa quando la merce lascia il territorio della Comunità europea ed il competente Ufficio doganale compila la relativa nota di esportazione. Peculiarità del caso di specie era che il sistema telematico aveva attestato la conclusione del processo di esportazione ma i “messaggi di appuramento” della dichiarazione di esportazione – pacificamente ricevuti dal depositario – erano stati emessi da un Ufficio delle dogane diverso da quello originariamente indicato in sede di compilazione dell’e-AD.

Nell’ottica della Corte, quindi, tra i vari adempimenti posti a carico del depositario che caratterizzano il suddetto obbligo di monitoraggio assumerebbe particolare rilievo quello indicato dall’art. 3 della determinazione dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 158235/RU del 7 dicembre 2010, ai sensi del quale, qualora si verifichi un cambio di destinazione della merce finalizzata all’esportazione, il depositario è tenuto a comunicarla presentando un apposito messaggio al sistema informatizzato, con conseguente annotazione – previa convalida – sul registro di carico e di scarico degli estremi dell’e-AD modificato.

Dopo aver precisato che − come previsto sia dalla normativa, che dalla giurisprudenza comunitaria − qualsiasi ipotesi di svincolo irregolare della merce concreta l’immissione in consumo del prodotto, cui consegue la responsabilità per il pagamento dell’imposta, la Corte afferma che l’omessa comunicazione del cambio di destinazione da parte del titolare del deposito fiscale costituisce fatto generatore di imposta, in quanto non consente di certificare regolarmente l’avvenuta “conclusione della circolazione” in forza di “nota di esportazione” dell’Ufficio delle dogane di esportazione.

Viene quindi sancito il principio di diritto secondo cui

“La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità con le modalità rispettivamente previste dal D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 6, commi 7 e 12, e lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, qual è la mancata comunicazione, mediante sistema automatizzato, all’autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione- si considera immissione in consumo ai sensi del TUA, art. 2, comma 2, lett. a)“.

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