21/01/2020

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8822 del 27 dicembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 953, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui – in materia di autorizzazione di impianti di energia rinnovabile – prevede sostanzialmente che eventuali accordi tra operatori del settore ed enti locali, riguardanti compensazioni di natura meramente patrimoniale – e non soltanto di carattere strettamente ambientale, come invece previsto dalla normativa vigente – siano comunque fatti salvi, ove stipulati prima del 3 ottobre 2010 (i.e. data di entrata in vigore delle Linee Guida di settore, di cui al D.M. 10 settembre 2010).

La questione viene sollevata nell’ambito di un giudizio instaurato da una società cui era stata richiesta l’esecuzione di un accordo – dichiarato nullo dal giudice di prime cure – che, a fronte della realizzazione di un impianto eolico, prevedeva il versamento di determinati compensi in favore dell’amministrazione comunale sul cui territorio insiste l’impianto.

In tale occasione dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la violazione costituzionale contestata dalla società, rilevando che

“Una simile previsione introduce infatti una sanatoria generalizzata e indiscriminata che appare porsi in contrasto sia con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, vanificando di fatto diverse pronunzie giurisdizionali che avevano già dichiarato la nullità di simili accordi, sia con gli obblighi di matrice internazionale e comunitaria che intendono favorire il massimo sviluppo di tali forme di “energia pulita”.

Si tratta di una questione delicata per la stabilità economica degli enti locali, i cui bilanci verrebbero messi a dura prova non soltanto dal mancato incasso dei proventi pattuiti, ma soprattutto dalle richieste restitutorie ex art. 2033 c.c. di quanto indebitamente già versato in forza delle convenzioni nulle.

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