28/09/2020

Con la Delibera 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, che ne è parte integrante e sostanziale, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha definito le modalità e la regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa in edifici o condomini (definiti come “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”), nonché nell’ambito di una “Comunità di energia rinnovabile”.

Si tratta, in particolare, del provvedimento che dà attuazione a quanto già previsto dall’art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162 (anche noto come “d.l. Milleproroghe”), convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale – sulla scia della Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), nonché anticipandone il recepimento – ha riconosciuto l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e ha introdotto le c.d. Comunità energetiche.

Le Comunità energetiche (rectius, “Comunità di energia rinnovabile”) costituiscono propriamente gruppi di soggetti, associati con lo scopo di produrre, consumare e condividere energia proveniente da fonti rinnovabili. Vi possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che – segnatamente, per le imprese – la partecipazione alla Comunità non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

Orbene, con la predetta Delibera, l’ARERA riconosce un modello regolatorio virtuale che consente a tali soggetti di godere di benefici e/o incentivi per il consumo in sito di energia elettrica localmente prodotta, evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o sociali di alcun tipo (quali quelle necessarie per poter essere classificati tra i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – SSPC).

Il modello delineato, infatti, prevede che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., sulla base dei dati rilevati nei punti di connessione, eroghi un contributo (servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo), restituendo forfettariamente alcuni importi unitari relativi alla quantità di energia elettrica condivisa dal gruppo di Autoconsumatori e/o dalla Comunità energetica.

Oltre a ciò, tali soggetti potranno godere di incentivi per il servizio di energia condivisa, che verranno definiti dal MISE.

A livello procedurale, per accedere ai benefici economici 

[…] il GSE ha evidenziato, tra l’altro, che sarebbe opportuna la stipula di un contratto tra il medesimo e il soggetto referente (che, secondo il GSE, nel caso delle comunità di energia rinnovabile dovrebbe essere il legale rappresentante anziché il produttore), nonché che sarebbe opportuno prevedere, in particolare nella fase iniziale/transitoria, flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese distributrici per effettuare le verifiche dei punti di connessione (e dei relativi codici POD) rispetto alle singole cabine secondarie”.

Pertanto, dopo la stipula del Contratto, il GSE potrà erogare il contributo per la valorizzazione del servizio di energia condivisa, nonché gli incentivi che verranno definiti dal MISE con apposito Decreto.

La percezione di tali incentivi è alternativa allo scambio sul posto e agli strumenti di incentivazione previsti dal DM 4 luglio 2019 (recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”).

Infine, in ottemperanza a quanto disposto dal d.l. Milleproroghe, la Delibera ha definito un sistema di reportistica e di monitoraggio continuo dei flussi economici ed energetici così realizzati, di cui si occuperà nello specifico la società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.

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