28/09/2020

Con la nota n. 197450/RU del 23 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti delucidazioni per quel che attiene alla modalità di calcolo dell’importo dei pagamenti in acconto dell’accisa sui prodotti energetici.

Nello specifico, tra le misure fiscali agevolative introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”), il legislatore ha disposto in materia di accise, attraverso l’inserimento di plurime disposizioni, una rimodulazione dei versamenti d’imposta in scadenza tra maggio e settembre 2020, al fine di tener conto degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui consumi dei prodotti energetici e dell’energia elettrica.

In particolare, per quanto attiene all’accisa sui prodotti energetici, l’art. 132, comma 1, dispone che i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’80%, a titolo di acconto e che il saldo delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza applicazione di interessi.

L’AdD con la nota in oggetto – dopo aver rilevato preliminarmente che i pagamenti degli importi riferiti all’accisa dovuta per le immissioni in consumo effettuate in ciascun mese, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, sono calcolati al netto degli importi relativi ai provvedimenti di accredito che vengono utilizzati a scomputo del pagamento dell’accisa dovuta – ha chiarito che anche in caso di pagamento a titolo di acconto nella misura dell’80%

l’importo da versare dovrà essere calcolato dopo aver operato la decurtazione corrispondente all’ammontare dei provvedimenti di accredito che si intendono utilizzare nel mese di riferimento”.

L’Agenzia delle Dogane ha, infine, colto l’occasione per invitare gli operatori ad integrare il versamento qualora questi, erroneamente applicando la percentuale di acconto sull’ammontare del debito d’imposta prima della decurtazione dell’accredito, abbiano effettuato un versamento in misura inferiore rispetto a quanto dovuto.

In virtù poi della finalità perseguita dalla disposizione legislativa, che mira ad un alleggerimento del carico economico a favore del contribuente in considerazione dell’emergenza sanitaria nazionale che si sta affrontando, l’Agenzia esclude l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista per i ritardati od omessi versamenti dei tributi.

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