Superbonus – il “bonifico parlante” salva l’agevolazione

Il cambio dell’agevolazione in corso di lavori non è precluso dalla causale indicata nei bonifici già effettuati
28/01/2021

Nel caso in cui il contribuente si accorga che, al termine dei lavori volti ad ottenere l’agevolazione fiscale del Superbonus al 110%, non sarà possibile rispettare i requisiti richiesti a tal fine, i c.d. “bonifici parlanti” già effettuati con la causale per ottenere l’agevolazione de qua potranno essere ritenuti validi per fruire delle agevolazioni minori (ecobonus, sismabonus, etc.), a condizione che siano soddisfatti i relativi requisiti.

Infatti, i contribuenti persone fisiche soggetti all’IRPEF e gli amministratori di condominio, per ottenere l’agevolazione al 110% (così come per le agevolazioni minori di cui sopra), sono tenuti ad effettuare il pagamento dei lavori tramite un “bonifico parlante”, ossia mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

–      la causale del versamento con l’indicazione del riferimento normativo dell’agevolazione (nel caso di specie, si tratta dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020 – c.d. decreto Rilancio); e

–      il codice fiscale del beneficiario della detrazione ([1]) ed il numero di partita IVA (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici gli istituti di credito, Poste Italiane S.p.A. nonché gli istituti di pagamento autorizzati applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti al fornitore, una ritenuta a titolo d’acconto attualmente pari all’8%.

In ogni caso, per tutti gli interventi agevolati con il Superbonus del 110%, la circolare 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che, per effettuare il bonifico parlante, con conseguente applicazione della ritenuta dell’8%,

possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” (cfr. pag. 41).

Pertanto, il cambio di agevolazione qualora, nel corso dei lavori, ci si renda conto che all’esito degli interventi “trainanti” e “trainati” (fra cui, appunto, gli interventi di cui all’art. 16-bis, commi da 1-bis a 1-septies TUIR – c.d. “sismabonus” e art. 14, d.l. n. 63/2013 – c.d. “ecobonus”, nonché per gli interventi di cui all’art. 16-ter del medesimo d.l.) non saranno rispettati i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione al 110% ([2]), sarà possibile eventualmente fruire dell’agevolazione minore anche se i relativi estremi non sono indicati nel bonifico parlante.

Ciò in quanto – come evidenziato all’interno delle Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 20 gennaio 2015 e della circolare n. 11/E, cit., § 4.5 – non è importate tanto il riferimento normativo indicato nel bonifico, quanto il fatto che tale indicazione non abbia precluso l’effettiva applicazione della ritenuta d’acconto dell’8%. Il tutto a patto che, naturalmente, vengano rispettati gli altri presupposti richiesti dalla norma agevolativa (quali, fra gli altri, la notifica preliminare all’ASL per beneficiare del c.d. bonus facciate, ovvero la presentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori della scheda informativa e dell’APE finale per fruire del c.d. ecobonus, o, ancora, la presentazione al Comune – prima dell’inizio dei lavori – dell’asseverazione redatta da un professionista autorizzato in ordine al miglioramento sismico e all’effettiva riduzione di una o due classi di rischio sismico per quanto riguarda il c.d. sismabonus).

Le soluzione ora esposta non sembra, al contrario, prospettabile – con conseguente impossibilità di beneficiare dell’agevolazione minore – qualora siano state già presentate all’Autorità competente le asseverazioni richieste ai fini del Superbonus del 110% o sia stata già sottoposta al Comune la dichiarazione dei redditi riportante lo scomputo di una rata della detrazione, ovvero sia stata già esercitata l’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura con relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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[1] Come chiarito all’interno della circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, §4.3, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione vengano effettuati in un condominio, nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore ovvero del singolo condòmino che effettua il pagamento.

[2] Per un approfondimento sui requisiti tecnici nonché sugli adempimenti richiesti ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, sia consentito rinviare ad altri contributi pubblicati su questo sito (reperibili qui e qui). 

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