26/05/2021

L’importazione di gas naturale non è soggetta a dazi, accise ed iva, ma è sottoposta a peculiari formalità doganali poste a carico dei grossisti rivenditori (c.d. shipper), sia unionali che extraunionali[1]. In particolare, l’operatore extra UE deve servirsi di un dichiarante stabilito nel territorio unionale che agisca quale rappresentante indiretto per la dichiarazione di importazione.

Questo è quanto rappresentato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare n. 14/D del 25 marzo 2021. A seguito delle innovazioni apportate dal Codice Doganale Unionale[2] – entrato in vigore il 1° maggio 2016 – l’Agenzia ha fornito chiarimenti che, sul piano fiscale, interessano due ambiti: quello doganale, necessario, e quello iva, di fatto irrilevante.

Quanto all’iva, l’Agenzia ha precisato che l’importazione di gas naturale è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, ossia al c.d. reverse charge. Sul versante doganale, invece, non è venuta meno la necessità per il c.d. shipper di procedere alla dichiarazione doganale della merce, sia in import, che in export. Invero, dopo l’ingresso del prodotto in UE – che per presunzione di legge avviene con il vincolo al transito[3] – il bene deve essere importato dall’operatore e ciò, essenzialmente, può avvenire in tre modi:

i) con ricorso alla dichiarazione semplificata (Cfr. articolo 166 del Regolamento (UE) 2013/952);

ii) oppure, alla dichiarazione normale (Cfr. articolo 162 del Regolamento (UE) 2013/952);

iii) oppure, alla dichiarazione con iscrizione nelle scritture del dichiarante (Cfr. articolo 321 del Regolamento Esecutivo (UE) 2015/2447)[4].

Con specifico riferimento all’ipotesi sub iii), la circolare ha quindi precisato che il gas naturale introdotto nel territorio nazionale mediante infrastrutture di trasporto sarà considerato vincolato al regime del transito fino a quando il c.d. shipper, destinatario del prodotto, provvederà all’iscrizione dei quantitativi di gas allocati da parte di Snam Rete Gas S.p.A. nelle proprie scritture commerciali (cfr. articolo 321, paragrafi 5 e 6 del Regolamento Esecutivo (UE) 2).

Ne deriva dunque che i flussi di gas veicolati attraverso i gasdotti in parola, qualora non siano già in posizione doganale unionale, devono essere oggetto di dichiarazione doganale e, nella fattispecie, di una dichiarazione d’importazione da presentarsi presso l’Ufficio doganale competente sul punto di entrata del gasdotto.

Per quanto concerne l’aspetto procedurale poi, i soggetti legittimati[5] ad operare come shipper (unionali o extraunionali) devono eseguire i seguenti adempimenti formali[6]:

1) presentare all’Ufficio competente sul luogo di ingresso del gas un programma mensile provvisorio dei flussi di importazione corredato dall’autorizzazione del/comunicazione al MISE, almeno un mese prima dell’inizio delle operazioni[7];

2) iscrivere nelle proprie scritture commerciali i dati forniti dal gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa (Snam Rete Gas S.p.A), sulla base dei quantitativi di allocazione provvisoria movimentati nel giorno/gas, da effettuare entro il giorno successivo alla comunicazione della stessa Snam Rete Gas S.p.A.[8];

3) infine, presentare la dichiarazione di import ai sensi dell’articolo 162 cit., riepilogando cumulativamente le quantità definitive di gas naturale di competenza, come validate e comunicate da Snam, da produrre entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo all’importazione stessa.

Il punto più innovativo della circolare 14/D sta nelle formalità di importazione dedicate agli operatori extra UE. Questi soggetti, invero, a seguito della liberalizzazione del mercato interno del gas naturale[9] possono senz’altro operare in Italia ma, per farlo, precisa l’Agenzia, è indispensabile che almeno il dichiarante sia stabilito nel territorio unionale. In tale fattispecie è quindi possibile presentare la dichiarazione di importazione per conto del soggetto non unionale in possesso di codice Eori[10], a condizione che il dichiarante agisca in nome proprio e per conto del rappresentato, ossia, in rappresentanza indiretta dell’operatore extra UE. Infine, per assicurare il regolare assolvimento della fiscalità interna ai fini IVA, nella bolla doganale deve essere indicato il codice 407 proprio del reverse charge, nonché il codice certificato 04YY seguito dall’identificativo iva attribuito, in Italia, al cessionario-rivenditore tenuto al pagamento dell’iva sulla successiva operazione di cessione.

 

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[1] Categoria nella qual, alla luce del recente recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, occorre includere anche gli operatori commerciali aventi sede nel Regno Unito.

[2] Regolamento (UE) 952/2013, Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 e Regolamento Esecutivo (UE) 2447/2015 e rispettive modifiche.

[3] Il Regolamento Esecutivo (UE) 2015/2447, all’art. 321 – rubricato “trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime del transito unionale” – , stabilisce il principio secondo cui le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione, che siano movimentate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, si considerano vincolate al regime del transito unionale dal momento dell’ingresso in tale territorio e la titolarità del regime suddetto è attribuita al gestore dell’infrastruttura in parola (in Italia tale soggetto è identificato nella società Snam Rete Gas S.p.A.).

[4] Invero, l’articolo 321, par. 5, RE (UE) 2015/2447 prevede, tra le altre, che “il regime del transito è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione delle scritture commerciali del destinatario”, specificando inoltre al successivo paragrafo 6 che “le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento in cui il regime di transito unionale si è concluso”.

[5] Sul punto, la circolare si cura di precisare che con la nota prot. n. 1064/2001 della ex Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, integrata dalla successiva nota prot. n. 4446/2006, si erano già chiarite le attività prodromiche che gli operatori unionali ed extraunionali dovevano porre in essere per importare gas nella rete nazionale, ossia:
a) per contratti di durata superiore ad un anno, essere in possesso di preventiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
b) per contratti di durata inferiore all’anno, entro il trentesimo giorno precedente all’avvio dell’attività di importazione effettuare la comunicazione al MISE seguendo la procedura exm. 2 agosto 2011.

[6] Strumentali alla vigilanza doganale ex art. 134 del Regolamento (UE) 2013/952.

[7] Tale adempimento era già previsto dalle citate note prot. 1064/2001 e 4446/2006 della ex DGTRU.

[8] Articolo 321, par. 5, del Reg. UE 2015/2447.

[9] Avvenuta con D.Lgs. n. 164 del 2000.

[10] Rilasciato ai sensi dell’art. 9, par. 2, Regolamento (UE) 2013/952 e dell’art. 5 Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

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