26/05/2021

Con risposta ad interpello n. 168 del 10 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’asseverazione c.d. “preventiva” depositata antecedentemente al 1° luglio 2020 in relazione agli interventi antisismici di cui all’art. 16, comma 1-quater e 1-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013, anche se priva dell’attestazione della congruità delle spese sostenute con riferimento a detti interventi, non pregiudica l’accesso alle agevolazione fiscali di cui agli artt. 119 e seguenti del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Nel caso di specie, l’Istante rappresentava di volere eseguire interventi di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001), finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica di due distinte unità immobiliari censite nella categoria catastale C/2, che al termine dei lavori sarebbero state destinate all’uso abitativo.

A tal fine, l’Istante inoltrava all’Ufficio competente, unitamente alla SCIA, l’allegato B previsto dal D.M. n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico.

Considerato che, in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione all’inizio dei lavori da parte del Comune, il D.M. n. 329 del 2020 aveva aggiornato le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017 (modello B), l’Istante chiedeva se, al fine di poter beneficiare del Superbonus del 110%, avesse dovuto integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate.

Per effetto di detti aggiornamenti, veniva, in particolare, previsto che il professionista incaricato della progettazione strutturale attestasse nell’asseverazione c.d. “preventiva” anche la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

Tanto premesso – e tenuto conto di quanto affermato al riguardo dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con parere del 2 febbraio 2021 (R.U. n. 0031615) – l’Amministrazione finanziaria riteneva che l’attestazione della congruità delle spese, indicata nell’asseverazione c.d. “preventiva” predisposta in base al predetto allegato B così come da ultimo modificato dal D.M. n. 329 del 2020, rispondesse

ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, nel caso di specie, [che] la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al 1° luglio 2020, non pregiudic[asse] l’accesso al Superbonus”.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter beneficiare del Superbonus, gli interventi di miglioramento sismico devono essere accompagnati tanto dalle asseverazioni ex art. 119, comma 13, lett. b), del D.L. n. 34 del 2020, quanto dall’asseverazione c.d. “preventiva”, comprensiva dell’attestazione della congruità delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori.

Ma l’asseverazione c.d. “preventiva” depositata antecedentemente al 1° luglio 2020 in base all’allegato B del D.M. 58/2017 prima delle descritte modifiche (cioè, senza l’attestazione della congruità delle spese sostenute, prevista solo a seguito del D.M. 6 agosto 2020, n. 329) non è d’impedimento alla fruizione del Superbonus del 110% da parte del beneficiario.

Tale attestazione di congruità può, infatti, essere prodotta – ad opera del professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico – entro il termine dei lavori, o per ogni stato di avanzamento degli stessi, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34 del 2020.

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