Superbonus, l’agenzia torna a fare il punto sulla fruibilità delle agevolazioni da parte degli enti del terzo settore

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello nn. 249, 250 251,252 e 253 dell’aprile 2021
28/07/2021

L’Agenzia delle Entrate, con una serie consequenziale di Risposte ad interpelli proposti dai contribuenti, torna ad approfondire, e contestualmente chiarisce, diversi ed interessanti ambiti di applicazione delle misure agevolative previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in ossequio alla fruibilità della stesse da parte degli Enti del terzo settore.

È bene premettere come in tutte le risposte agli interpelli (nn. 249, 250, 251, 252, e 253) l’Agenzia non disconosce quanto in precedenza affermato ma, al contrario, ribadisce con espliciti remand le indicazioni fornite principalmente con le Circolari del 2020 nn. 24/E, e 30/E, nonché con la risoluzione n. 60/E.

Con le Risposte nn. 249, 250 e 252, l’Amministrazione finanziaria fornisce preziose indicazioni circa l’accesso al bonus previsto dell’art. 119 del Decreto Rilancio da parte delle Fondazioni regolarmente iscritte all’Anagrafe Onlus.

In particolare, entrando nel merito, viene ivi ulteriormente ribadita la possibilità di fruire delle agevolazioni del Superbonus poiché le Fondazioni regolarmente iscritte all’interno dei registri nazionali rientrano esplicitamente nell’alveo dei soggetti ammessi ai sensi dell’art. 119, comma 9, lett. d-bis).

Una volta integrata detta condizione, l’Agenzia è ormai salda sul ritenere che

“per detti soggetti, non essendo prevista nessuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi(Cfr. Risposta ad interpello n. 249 del 2021).

In merito a tale affermazione è bene specificare come le Fondazioni, in quanto ONLUS (ma al pari delle OdV e delle APS)  possono godere del Superbonus

“indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia costituto o meno in condominio, e pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti” (Cfr. Risposta ad interpello n. 250 del 2021).

In definitiva, l‘Agenzia conferma sul punto come la fruibilità del Superbonus circoscritta a sole due unità immobiliari sia un limite applicabile esclusivamente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni.

Vale ribadire da ultimo, come il suddetto principio sia quindi applicabile anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari, purché questi siano di proprietà della Fondazione.

L’Agenzia, inoltre, nella risposta n. 250 non perde l’occasione per sottolineare come l’individuazione del limite massimo di spesa vada posta in essere tenendo conto del numero delle singole unità immobiliari effettivamente esistenti al momento dell’inizio dei lavori.

Stante quanto sopra affermato, si ricava agevolmente come il limite di spesa applicabile debba essere calcolato sui medesimi parametri previsti per gli interventi condominiali, moltiplicato poi per le singole unità immobiliari oggetto dei lavori.

Proseguendo poi nell’analisi della recenti novità contenute nella prassi dell’amministrazione finanziaria, in virtù della rilevanza del tema ivi sviluppato, merita una trattazione a sé stante la risposta n. 251 resa dall’Agenzia per rispondere all’istanza di interpello avanzata da una Fondazione in qualità di ente non commerciale.

La detta Fondazione, dichiarando esplicitamente di aver deliberato la trasformazione da IPAB in una persona giuridica di diritto privato, chiede all’Agenzia di poter usufruire delle detrazione del citato art. 119. La fondazione, in virtù del fatto che non ha scopo di lucro e persegue scopi di utilità sociale afferma che potrà iscriversi nel registro unico del terzo settore (c.d. RUNTS), ritenendo in tal modo integrata la qualifica soggettiva richiesta dalla norma in ordine alla possibilità di godere delle agevolazioni concesse dal c.d. Superbonus.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha però chiaramente negato la prospettata possibilità in capo alla Fondazione ritenendo che, in questa fase transitoria, ossia fino alla piena operatività del “Runts”,

“la fondazione non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dall’articolo 119 del decreto Rilancio […].”

Parimenti interessante per la portata applicativa che ne discende, è certamente la risposta n. 253, con la quale si analizza a quali condizioni si rendano applicabili gli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio alle cooperative sociali.

L’istanza de qua è stata avanzata da una cooperativa sociale di tipo “A”, iscritta regolarmente all’albo delle cooperative, sezione “cooperative a mutualità prevalente”, la quale, affermando che riveste anche la qualifica di ONLUS e, specificando che purché soggetta all’IRES, gode sia di un regime di tassazione diverso in relazione agli utili destinati alle riserve indivisibili, sia di norme agevolative ex art. 11 del d.P.R. n. 601/1973, ritiene di poter beneficiare delle misure previste dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.

L’Agenzia, nella risposta all’istanza, compie un’attenta disamina del complesso di norme che regolano la materia del Superbonus, unitamente alla disciplina delle c.d. “Cooperative sociali”. All’esito della stessa, si riconosce come le coop iscritte nella “sezione cooperazione sociale” siano a tutti gli effetti comprese nel novero di soggetti beneficiari del Superbonus.

Tale statuizione va però coordinata con la verifica delle agevolazioni fiscali di cui potenzialmente una coop può godere. Approfondendo questo scenario, bisogna specificare che nel caso in cui la cooperativa rientri nel regime di piena esenzione dalle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 601/1973, non potrà beneficiare né delle disposizioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, né delle opzioni previste dall’art. 121 del medesimo Decreto.

Al contrario, nell’opposto caso in cui usufruisca solo in modo parziale della suddetta esenzione, potrà godere delle agevolazioni previste dal Superbonus, nonché esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

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