Gli aiuti fiscali per il contenimento dei costi dell’energia

Il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022 e le sue successive modifiche

Il 1° marzo 2022 è stato approvato il d.l. n. 17, noto anche come Decreto Energia o Decreto Bollette, con la finalità, tra le altre, di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica. Lo scorso 21 aprile è stato altresì completato, con l’approvazione in Senato, l’iter di conversione in legge del predetto Decreto (ad ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e sono state conseguentemente confermate le principali misure ivi previste.

In proposito, merita segnalare che gli interventi del Legislatore tentano, da un lato, di contenere nel breve periodo i costi delle bollette per energia e gas e, dall’altro lato, di favorire l’aumento della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili, in modo da evitare in futuro nuove crisi energetiche come quella attualmente in corso.

Con riferimento al primo gruppo di interventi, innanzitutto, si prolungano le misure di sostegno per le imprese c.d. gasivore ed energivore [1]: in primo luogo, alle imprese a forte consumo di gas naturale [2] è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. In secondo luogo, un analogo credito d’imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica [3], per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica, anche nel caso in cui l’energia elettrica sia autoprodotta e destinata all’autoconsumo. Il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 [4].

Inoltre, sono previsti interventi sulle aliquote degli oneri generali di sistema: per il settore elettrico, dette aliquote, ove relative ad alcune specifiche categorie di utenze domestiche e non domestiche, sono del tutto azzerate per il secondo trimestre dell’anno 2022, mentre viene affidato ad Arera il compito di ridurre quelle degli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Si conferma, poi, l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022, in continuità con quanto già previsto per i due trimestri precedenti [5].

Per agevolare un settore fortemente coinvolto dall’aumento del prezzo del carburante da autotrazione, sono stati previsti incentivi a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi con mezzi di trasporto scarsamente inquinanti. A tali operatori è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% del costo di acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione di quei mezzi [6], comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Inoltre, alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è concesso, per l’anno 2022, un credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi. Entrambi i crediti d’imposta sono commisurati alle spese sostenute, comprovate mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Infine, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro (rispetto ai 20 milioni già precedentemente approvati) la deduzione forfettaria dal reddito delle spese non documentate sostenute dalle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, prevista dall’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir.

Sempre per far fronte agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico vengono anche concessi contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine e sono stati prorogati i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da versare tra il 31 agosto 2022 e il 16 dicembre 2022.

Passando, invece, al gruppo di interventi volti a favorire la produzione nazionale di energia, oltre ad una serie di semplificazioni amministrative per la creazione e l’ampliamento degli impianti di produzione e allo stanziamento di fondi per favorire la transizione ecologica, dal punto di vista fiscale, va menzionato il credito d’imposta attribuito a coloro che effettuano investimenti nel sud dell’Italia (e segnatamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), volti a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli, saranno stabilite con decreto del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze.

Come la maggior parte delle agevolazioni concesse nella forma di credito d’imposta, anche i crediti previsti dal Decreto in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza tener conto dei limiti ordinariamente previsti per tale utilizzo (articoli 1, comma 53, legge n. 244/2007, e 34 della legge n. 388/2000), e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP.

Le misure contenute nel decreto in commento si aggiungono – potenziandone l’impatto – a quelle varate con la manovra di bilancio e con altri decreti approvati da inizio anno fino ad oggi (i cc.dd. Decreto Sostegni-ter, Decreto Ucraina e Decreto Tagliaprezzi) e vanno certamente nel senso di fronteggiare nell’immediato l’emergenza derivante dall’improvviso e repentino aumento dei costi dell’energia e del gas che ha visto soffrire moltissime imprese italiane; in questo senso, devono essere inquadrate le misure sulla riduzione degli oneri generali di sistema e i contributi concessi, sotto forma di credito d’imposta, a diverse categorie di imprese, come appunto quelle energivore o del settore dell’autotrasporto. Nondimeno, tali misure hanno suscitato diverse perplessità relative, per esempio, alla loro durata temporanea e transitoria (come nel caso della riduzione degli oneri di sistema che, invece, avrebbero meritato una riforma organica insieme a tutta le fiscalità energetica [7]), nonché all’individuazione della platea delle imprese destinatarie: da un lato, vengono favorite le imprese energivore e gasivore che purtroppo, pur essendo quelle più penalizzate dall’aumento dei prezzi, sono anche quelle più inquinanti (a fronte di misure forse poco incisive finalizzate a favorire lo sviluppo della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili). Dall’altro lato, sono state escluse dall’ottenimento dei crediti d’imposta molte imprese che sono state comunque fortemente colpite dal rincaro dei costi dell’energia e del gas e che non hanno mancato di far valere la loro delusione attraverso le rispettive associazioni di categoria [8], tanto che con il successivo decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 (oggetto di specifico commento su questo sito), i crediti d’imposta per le imprese ad alto consumo di energia e gas sono stati estesi anche alle imprese diverse da quelle originariamente individuate come destinatarie delle agevolazioni [9].

Da ultimo, è importante precisare che oltre alle misure di contenimento dei costi dell’energia, nel procedimento di conversione in legge del decreto n. 17/2022 è stata introdotta una importante novità riguardante la disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni per gli interventi edilizi, mediante sconto in fattura e cessione del credito. È stato infatti nuovamente modificato l’art. 121, d.l. n. 34/2020 con l’introduzione della possibilità di effettuare una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi. Nello specifico, si prevede che con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre cessioni già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche, assicurazioni e intermediari finanziari), in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, alle banche è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. In questo modo, dunque, si aggiunge una ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei bonus edilizi [10], che si auspica possa garantire un coerente ed efficiente funzionamento del mercato dei crediti d’imposta, già pesantemente fiaccato dagli interventi normativi degli ultimi mesi.

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[1] Introdotte, per il primo trimestre 2022, dal d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022.

[2] Si tratta delle imprese che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del ministro della Transizione ecologica n. 541/2021 e che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

[3] Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

[4] Con il successivo decreto legge n. 21/2022 il credito è stato aumentato dal 15% al 20% per le imprese gasivore e dal 20% al 25% per quelle energivore. Con le risoluzioni n. 13 del 21 marzo 2022 e n. 18 del 14 aprile 2022 sono stati definiti i codici tributo e le modalità operative per poter utilizzare detti crediti in compensazione, mediante modello F24.

[5] Analoga misura è stata prevista dall’art. 2 comma 1 del D.L. n. 130/2021 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 e dall’art. 1 comma 506 della L. 234/2021 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Con riferimento alla misura prevista dall’art. 2 del D.L. n. 130/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti mediante la circolare n. 17 del 3 dicembre 2021.

[6] Si tratta, cioè, di un additivo per i motori diesel, che riduce le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico e il cui prezzo è cresciuto a causa dell’aumento del costo del metano necessario per produrlo.

[7] Cfr. comunicato stampa di Confcommercio del 21 marzo 22, n. 61, reperibile all’indirizzo web https://www.confcommercio.it/-/comunicato-61-2022-su-dl-contrasto-effetti-economici.

[8] Cfr. Annarita D’Ambrosio-Franco Vernassa, Strutture ricettive, terme e impianti di risalita tra le aziende energivore, in Il sole 24 ore del 30 marzo 2022.

[9] Solo per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (“energivore”) individuate dal decreto Mise 21 dicembre 2017 il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta è pari al 12% (e non al 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022.

[10] Per le ultime modifiche si rinvia ai precedenti contributi già pubblicati su questo sito, e segnatamente qui e qui.

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