24/04/2024

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, l’art. 38 del nuovo decreto PNRR (d.l. n. 19 del 2024) ha istituito il Piano Transizione 5.0. Tale piano prevede l’istituzione di un credito d’imposta proporzionale alla spesa per investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, a condizione che si consegua, tramite gli stessi, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio dello stato o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore ad una determinata soglia percentuale individuata dalla disciplina in esame.

Per quanto riguarda i destinatari di tale credito d’imposta, la normativa si applica, in via generale, a tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Tale misura non si applica espressamente alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Passando ad analizzare l’oggetto del credito d’imposta, la disciplina prevede che l’agevolazione si applichi agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla reta di fornitura, a condizione che tramite gli stessi si consegua alternativamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio dello stato non inferiore al 3%;
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Inoltre, la norma specifica che nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, sono oggetto della predetta agevolazione anche:

  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  2. le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, la normativa prevede specifiche soglie per la cui lettura si rimanda al testo di legge.

Per quanto riguarda gli aspetti esecutivi e applicativi, si prevede che per l’accesso al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici, la documentazione (segnatamente, delle certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

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