13/09/2022

Chi intende avvalersi delle detrazioni edilizie per interventi di riqualificazione energetica è tenuto, tra l’altro, a trasmettere telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori un’apposita comunicazione contenente una scheda descrittiva degli interventi realizzati (art. 6, comma 1, lett. g), del DM 6.8.2020, “Requisiti”).

In caso di omesso/tardivo invio della comunicazione all’ENEA nei termini di legge, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012. In particolare, il contribuente potrà beneficiare del diritto alla detrazione inviando la succitata comunicazione omessa entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, versando nel medesimo termine, la sanzione fissa pari ad euro 250,00, così come riportato nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021). Così si legge, in particolare, nella predetta circolare:

“per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente può integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione … Alla scheda da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica l’istituto della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012) in caso di omesso invio.”

L’istituto sopra menzionato  consente al contribuente di evitare la decadenza dall’agevolazione laddove:

1) la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;

2) vi sia il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

3) il contribuente versi contestualmente la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, pari nella sua misura minima ad euro 250,00 (cfr. circ. n. 13/E del 9 maggio 2013).

Sugli effetti dell’omessa comunicazione all’ENEA, le posizioni della prassi e della giurisprudenza sembrano essere alquanto discordanti.

Nello specifico, secondo l’Agenzia delle Entrate, il mancato invio della comunicazione provocherebbe, come poc’anzi detto, la decadenza dall’agevolazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica sostenuti salvo remissione in bonis (ove sussistano i requisiti), cit. circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.

Di converso, parte della giurisprudenza tributaria di merito pronunciatasi sul tema ha qualificato tale onere documentale come mero adempimento formale; sicché, in caso di omessa/tardiva comunicazione, il contribuente manterrebbe il proprio diritto alla fruizione dell’agevolazione, purché ricorrano tutti i requisiti sostanziali di legge.  In dettaglio, tali Commissioni di merito, in forza del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, hanno ritenuto che l’omissione della comunicazione ENEA – ente che non svolge alcuna attività di controllo, ma ha solo fine informativo – non pregiudicherebbe il diritto del contribuente alla fruizione dell’agevolazione; ciò purchè il contribuente sia in grado di comprovare, con adeguata documentazione, la ricorrenza dei requisiti sostanziali (C.T. Reg. Milano 10 marzo 2015 n. 853/19/15, 16 maggio 2018 n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18, C.T. Prov. Milano 12 settembre 2017 n. 5287/2/17; nello stesso senso C.T. Prov. Lecce 23 maggio 2018 n. 1709/1/18 e C.T. Reg. Toscana 3 novembre 2020 n. 790/5/20).

Altra parte della giurisprudenza tributaria di merito, invece, (ex multis, CTP Novara 6 febbraio 2017 n. 24/2/17; CT I Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21) ha ritenuto, aderendo alla posizione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, che la mancata comunicazione all’ENEA nei termini di legge comporterebbe, per il contribuente, la perdita del beneficio fiscale.

In conclusione, anche in considerazione dell’ondivago orientamento giurisprudenziale, sembrerebbe opportuno che il contribuente adempia nei termini di legge, anche avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, all’obbligo di cominicare all’ENEA i dati degli interventi agevolati, onde scongiurare possibili contestazioni dall’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione dell’agevolazione.

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