13/10/2022

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 435 del 25 agosto 2022 ha chiarito che nell’ambito del Superbonus, è possibile portare in compensazione i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi ex art. 121 del DL n. 34 del 2020, acquisiti mediante “cessione del credito”, con tutte le entrate, il cui versamento tramite Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento dell’art. 17 D. Lgs. n. 241 del 1997.

Nel caso in esame l’istante, essendo intenzionato ad acquisire a mezzo di “cessione del credito” una serie di crediti d’imposta agevolativi ex art. 121 del DL n. 34 del 2020, chiedeva  all’AdE se fosse possibile compensare tali menzionati crediti con delle entrate non espressamente previste dall’ art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, benché indirettamente riconducibili per il tramite della lettera h ter) dello stesso comma 2 dell’articolo 17.

L’Agenzia, ha dapprima richiamato l’art. 121, comma 3, del DL n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale “stabilisce che i crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite” e che “Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.”.

Ancora l’Ufficio, dopo aver richiamato l’art. 17 del d.lgs. n.241/97, il quale disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, si è soffermato sul comma 2 del medesimo art. 17, il quale elenca i crediti e i debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una norma di chiusura (h-ter), la quale stabilisce che “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi” anche “alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.”.

La norma in parola, chiarisce l’A.F., nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.

In sintesi, l’Agenzia delle Entrate soggiunge che

se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

a) è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2;

c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;” allora “i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.”

L’Ufficio, dunque, ha chiarito che è possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

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