19/04/2023

Al paragrafo 6.2.1 della circolare n. 23/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità e le altre attestazioni tecniche richieste dalla normativa Superbonus.

Nella menzionata circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto legge n. 34 del 2020 rientrano sicuramente tra le spese detraibili per gli interventi di efficientamento energetico anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rilasciate dai tecnici e professionisti di cui ai commi 3, 11 e 13 del decreto legge n. 34 del 2020.

Il professionista che appone il visto nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, dunque, possono considerarsi fornitori di servizi e, pertanto, possono applicare lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con specifico riferimento ai compensi per le prestazioni professionali rese nei confronti del proprio committente.

In particolare, il professionista recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell’importo oggetto di sconto. Tale ammontare – prosegue l’Agenzia – costituisce un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale, ed è come tale assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Tale corrispettivo – oltre a concorrere alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi – concorrerà a formare anche la base imponibile ai fini Iva con conseguente applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria.

Inoltre, viene specificato dalla circolare che la data da prendere in considerazione per la contabilizzazione da parte del professionista, in mancanza del pagamento, sarà la data di emissione della fattura da parte del fornitore, con la conseguenza che alla data di emissione della fattura deve ritenersi incassato il provento.

Per quanto riguarda, invece, la ritenuta d’acconto sul compenso, la circolare precisa che la ritenuta non sarà applicata in quanto non viene eseguito alcun pagamento.

Ed infatti – afferma l’Agenzia – l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa», non può trovare applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento.

Infine, se il professionista effettua lo sconto in fattura, successivamente, in luogo della fruizione del credito acquisito cede a fronte di un corrispettivo il predetto credito d’imposta, quest’ultimo realizza un’operazione di natura finanziaria.

Qualora la suddetta cessione avvenga ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto, tale differenza costituisce per il professionista stesso un onere finanziario che, in quanto tale, potrà essere dedotto dal proprio reddito professionale.

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