Tax credit imprese non energivore: chiarimenti in tema di fusioni

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 241 del 6 marzo 2023
19/04/2023

Con la risposta ad interpello n. 241 pubblicata il 6.3.2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai fini dell’individuazione del parametro iniziale di riferimento rilevante per il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore ex art. 3 del DL 21/2022 in caso di fusione, non è possibile considerare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, né il parametro forfetario.

Come si dirà, l’Amministrazione rileva che il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell’impresa, ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite); per tali situazioni, in ottica di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario.

Pertanto, ai fini del calcolo del contributo spettante, la società incorporante dovrà far riferimento al “corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo.

Nel caso specifico, la società Alfa S.r.l. costituitasi nei primi anni 2000, fusasi per incorporazione nel 2021 con le controllate Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., si interrogava sulla corretta quantificazione del costo dell’energia per il 2019; in particolare se, ai fini del credito d’imposta poc’anzi citato, fosse stato necessario svolgere un confronto congiunto delle utenze pre-fusione oppure prendere in considerazione il solo costo riferito all’azienda incorporante in corso d’anno, al netto delle utenze che facevano capo alle due società incorporate.

L’art. 3 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta pari al 15% dei costi sostenuti per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese cd. non energivore ovvero dotate di contatori di potenza dispensabile pari o superiore a 16.5 kW, di seguito riportato in stralcio:

“alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta (…) qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

L’Amministrazione finanziaria rileva che, come detto già in altri precedenti di prassi emanati a commento delle disposizioni in esame (Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, 25/E del 11 luglio 2022 e 36/E del 29 novembre 2022), e come emerge dall’interpretazione delle misure fornite anche ai fini extra fiscali (risposta quesito 5 delle FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM 21 dicembre 2017, riportate nel portale ”Energivori” disponibile sul sito di CSEA), il legislatore ha fondamentalmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell’impresa ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le NewCo); per tali situazioni, è stato stimato dalla legge un parametro forfetario.

Ciò premesso in termini generali si osserva che, ai fini dell’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, coerentemente con i principi sopra citati, l’istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici titolari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione aziendale, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può rifarsi al parametro forfetario.

In conclusione, ai fini del calcolo del contributo spettante, la stessa farà riferimento al “corrispondente prezzo medio riferito al trimestre 2019” calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo.

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