16/06/2023

L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 19/E del 2 maggio 2023, ha istituito dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche [1].

La Risoluzione, riprende e completa il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023, tramite il quale sono state definite le modalità attuative dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Nello specifico è stata prevista la facoltà di fruire, in dieci rate annuali costanti, dei crediti d’imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativi al superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, al sismabonus di cui all’art. 16 comma 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 e al bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 [2].

La ripartizione in dieci anni può riguardare il residuo delle rate dei crediti d’imposta che siano riferite:

– agli anni 2022 e seguenti, per i crediti che derivano dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);

– agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o al sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o al bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717) [3].

È sembrato necessario distinguere i crediti appena descritti da quelli derivanti dalle comunicazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2023.

Per far sì che si potessero distinguere i crediti di cui si tratta nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’Agenzia, ha istituito i seguenti codici tributo: 7709 “Cessione Credito – Superbonus; 7719 “Sconto – Superbonus; 7738 “Cessione Credito – Sismabonus; 7739 “Sconto – Sismabonus; 7710 “Cessione Credito – Eliminazione Barriere Architettoniche; 7740 “Sconto – Eliminazione Barriere Architettoniche [4].

Doveroso segnalare che, ogni rata annuale che risulti dalla ripartizione della rata originaria, va utilizzata unicamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Con l’obiettivo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla distribuzione della rata originaria, con la Risoluzione N. 19/E del 2 maggio 2023, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:  “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”  [5].

Per ciò che concerne gli aspetti operativi, l’Agenzia ha perfezionato il servizio web chiamato “Piattaforma cessione crediti” , attraverso il quale i titolari dei crediti, i fornitori che hanno applicato lo sconto o i cessionari del credito, hanno la possibilità di inviare per via telematica la comunicazione necessaria ad ottenere la rateazione in dieci anni, o verificare lo stato delle comunicazioni già effettuate [6].

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[1] Risoluzione Agenzia Entrate 2.5.2023 n. 19 

[2] Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 

[3] Lorenzo MAGRO e Arianna ZENI: “Attive le funzioni della piattaforma per ripartire i crediti da opzione in 10 anni”

[4] Vedi nota n. 1

[5] Vedi nota n. 2

[6] Vedi nota n. 3

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