13/07/2023

La mancata autorizzazione ad usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito anziché  della fruizione diretta della detrazione prevista per gli interventi “edilizi” stabilito, dal 17 febbraio 23, ai sensi dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023, riguarda la generalità dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Più nel dettaglio le sole eccezioni per le quali è possibile optare successivamente al 17 febbraio 2023 fanno riferimento a:

  • gli interventi per i quali al 17 febbraio risultano già presentati i titoli abilitativi edilizi;
  • gli interventi volti alle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%;
  • gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’art.119 ossia Onlus, ODV, APS, cooperative e IACP;
  • gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119 comma 8-ter e sugli immobili danneggiati dal sisma che dal 15 settembre 2022 ha colpito i territori delle Marche.

L’impossibilità di poter optare per tale agevolazione successivamente alla data sopra citata, riguarda quindi, tutti i soggetti ad eccezione di quelli poc’anzi elencati, compresi i titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte.

A tal riguardo, si commenta brevemente la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-00933 del 31 maggio 2023 del sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel documento ci si interroga sulla possibilità o meno, per i titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte di beneficiare delle detrazioni per interventi edilizi, grazie all’imposta sostitutiva assolta in Italia. Volendo approfondire la risposta, per altro, si parla di agevolazioni per i cittadini italiani residenti in Italia, ma proprietari di un’abitazione e titolari di pensione svizzera (AVS o LLP), o titolari di altra rendita pensionistica tassata alla fonte.

Nel concreto, da quanto emerso dalla risposta n. 5-00933, il possesso di un’unità immobiliare in Italia dalla quale ne derivi reddito fondiario, consente l’opportunità di beneficiare della cd. detrazione edilizia, e nel caso sia ancora possibile, di conseguenza optare per cessione e sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Possiamo quindi affermare che basta il reddito fondiario per vedere soddisfatta la condizione del possesso di redditi imponibili che, secondo l’Agenzia delle Entrate, consente la fruizione del beneficio.

La risposta all’interrogazione parlamentare pone un focus sulla spettanza delle detrazioni fiscali per i soggetti sottoposti a ritenuta a titolo di imposta.

E’ d’obbligo quindi rammentare che i soggetti non possessori di redditi imponibili non possono fruire dell’agevolazione in detrazione, né sotto forma di cessione/sconto in fattura. I soggetti invece considerati “incapienti” se è vero che non possono fruire direttamente della detrazione, sono inibiti nella fruizione del bonus mediante sconto/cessione solo se risultano soggetti al sopravvenuto blocco delle opzioni.

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