18/10/2023

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 22.9.2023 n. 332648, ha introdotto importanti novità riguardo ai contributi a fondo perduto ex Art. 9, comma 3, del D.L. 176/2022 ed al D.M. 31.7.2023, per gli interventi agevolati con il bonus al 90% aventi ad oggetto la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici, volti dunque a promuovere la sostenibilità e la sicurezza del patrimonio immobiliare italiano.

Entrando nello specifico, le principali innovazioni introdotte dal sopracitato Provvedimento riguardano:

  • Le modalità di invio delle istanze: le istanze per ottenere questi contributi, infatti, dovranno essere trasmesse in un periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 ed il 31 ottobre 2023in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/98, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziate, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto. Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate al percorso “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web con cui è stata predisposta e trasmessa l’istanza. Nella medesima applicazione web, alla sezione “Consultazione esito”, il richiedente accede all’esito finale dell’istanza presentata[1].
  • Durante lo stesso periodo, inoltre, sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa o rinunciare integralmente al contributo richiesto. Questa flessibilità offre ai contribuenti la possibilità di aggiornare o ritirare la propria richiesta in base alle circostanze;
  • La determinazione e l’accredito dei contributi: l’importo del contributo a fondo perduto, infatti, verrà calcolato per ciascun richiedente “in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle predette risorse e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5 del decreto ministeriale[2], in modo tale da assegnare i fondi nel modo più equo possibile tra i contribuenti.
  • Questo significa che il contributo spettante sarà proporzionale alle richieste presentate da tutti i contribuenti idonei. L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’importo esatto entro il 11.2023.
  • Il contributo verrà poi accreditato sul conto corrente del contribuente, come indicato nell’istanza presentata.

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[1] Provvedimento Agenzia Entrate 22.9.2023 n. 332648

[2] Idem

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