18/10/2023

In risposta ad un quesito posto nel corso della Videoconferenza del 20.9.2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di una fattura con sconto integrale (superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020) il momento di sostenimento della spesa risulta essere concomitante con quello di trasmissione della fattura a mezzo SDI, perché, per il committente/cessionario, la data in cui si considera emessa la fattura è quella ai fini IVA; poiché l’Agenzia aveva già in passato chiarito che, per le spese agevolate coperte da sconto integrale del 100%, il momento di sostenimento per cassa coincide con quello di emissione della fattura con sconto, tale momento viene a essere quello di trasmissione a mezzo SDI della fattura.

Per esempio, la spesa corrispondente ad una fattura con sconto integrale emessa con data 31 dicembre 2023, ma inviata allo SDI nel 2024, si considererà sostenuta per cassa nel 2024 e non in data 31 dicembre 2023.

Il chiarimento aggiunge una ulteriore informazione rispetto a quello fornito dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello 8 febbraio 2021 n. 90 nella quale era stato precisato che “in applicazione del suddetto criterio di cassa, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”.

Anche nel caso di una fattura con sconto emessa a fine dicembre 2023, ma che per la quota a carico del contribuente viene pagata nel 2024 la spesa si ritiene sostenuta nel 2024.

Posto un focus sul punto, è d’obbligo soffermarsi sul tema dell’emissione della fattura entro il 31 dicembre 2023, per tutti quei cantieri per i quali lo slittamento dal 2023 al 2024 comporterebbe una riduzione dell’aliquota bonus dal 110% al 70%.

Ciò posto, non è invece necessario che entro la data di fine anno siano trasmesse all’ENEA le asseverazioni relative agli interventi di efficientamento energetico o depositate quelle relative ad interventi di riduzione del rischio sismico, ma tali adempimenti potranno essere effettuati anche successivamente a tale data.

Tuttavia, è evidente che la necessità di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2023 implica che in tale data siano predisposti anche il computo metrico e il quadro economico, che insieme alla fattura vanno allegati all’asseverazione.

In buona sostanza, al netto della sola comunicazione ENEA e/o presso lo sportello comunale competente se si tratta di sima, tutta la documentazione dovrà essere pronta entro la fine dell’anno, pena rischio di emettere fatture con importi non puntuali.

Eventuali errori riguardo alla fatturazione che necessitano di essere sanati attraverso la successiva emissione, nel mese di gennaio 2024, di note di variazioni ex art. 26 del DPR 633/72 potrebbero precludere, o quantomeno rendere incerta sul piano operativo la maturazione del credito nella misura del 110%.

Più nel dettaglio, risulta di difficile immaginazione, considerando anche lo stato attuale della prassi dell’Agenzia delle Entrate, che l’eventuale emissione nel 2024 di note di variazione incrementative possano consentire l’applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo; di converso, parrebbe essere corretto ritenere che l’eventuale emissione di note di variazione in decremento non pregiudicherebbero la spettanza del bonus sulla parte di spesa non stornata dalla stessa nota.

Di più complessa interpretazione appare il caso in cui la nota in decremento venga predisposta per l’intero ammontare della fattura emessa, con contestuale emissione nel 2024 di una nuova fattura, con importi corretti.

In tal caso, così come per il caso della nota di variazione “incrementativa” (ex comma 1 del citato art. 26), le indicazioni della prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al loro stato attuale, potrebbero rivelarsi preclusive della possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo nella misura integrale del 100% sulla “nuova” fattura che va a sostituire la “vecchia” contestualmente al suo storno mediante nota di variazione in decremento.

A conclusione di queste considerazioni, e salvo proroghe e/o nuovi chiarimenti più concilianti da parte dell’Amministrazione, in via del tutto precauzionale e a salvaguardia del bonus, sarebbe consigliabile chiudere i lavori con qualche giorno di anticipo rispetto alla deadline del 31 dicembre 2023 così da avere il tempo di ricontrollare la documentazione e nella peggiore delle ipotesi sanare la documentazione errata entro l’anno evitando cd. “pericolosi aggiustamenti” nel 2024.

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