Il nuovo Decreto “Superbonus”

Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
24/04/2024

Lo scorso 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 75 del 29 marzo 2024, il Decreto Legge n. 39 del 2024, in materia di “Superbonus”.

Il Decreto, che si pone l’obiettivo di restringere ulteriormente la possibilità di ricorrere alla misura in esame,  è titolato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali ai sensi degli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ulteriori misure urgenti in materia fiscale, connesse a eventi di carattere eccezionale, nonché concernenti l’Amministrazione finanziaria”, e si struttura in dieci articoli, divisi in due Capi:

  1. Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali
  2. Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria”.

La più impattante delle previsioni di questo Decreto riguarda l’eliminazione della possibilità di optare, nella riscossione del bonus, per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali: quest’opzione viene definitivamente esclusa rispetto a tutti i bonus edilizi, fatti salvi quegli interventi i cui titoli abilitativi dimostrino che l’avvio dei lavori o le delibere assembleari abbiano preceduto la data di entrata in vigore del Decreto. In sintesi, vengono eliminate anche quelle poche eccezioni rispetto alle quali era ancora consentito l’utilizzo di modalità alternative alla detrazione diretta Irpef (rimozione delle barriere architettoniche; ricostruzione delle aree terremotate; interventi sugli edifici di edilizia popolare e appartenenti a Onlus).

Un’altra novità importante concerne l’eliminazione della cosiddetta “remissione in bonis”, ovvero della possibilità di presentare la documentazione per l’accesso ai bonus, sia pur pagando una sanzione, entro il 15 ottobre 2024.

Di conseguenza, la data ultima per l’invio della documentazione è rimasta quella individuata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024, i.e. lo scorso 4 aprile.

il Decreto, inoltre, stabilisce l’ineleggibilità ai crediti d’imposta per i contribuenti che presentino un debito superiore a euro 10.000 con l’Agenzia delle Entrate, non estinto entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e privo di sospensioni o rateizzazioni in corso.

Importanti misure sono previste anche in materia di crediti ACE. Nello specifico, si riduce a una la possibilità di cessione, si estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione e vengono ampliati i controlli preventivi.

Una questione sorge, quindi, spontanea: cosa rimane del Superbonus a seguito delle ultime modifiche appena illustrate? Una risposta è possibile solo tramite l’analisi dell’evoluzione di tale misura da un punto di vista diacronico.

Questo, infatti, entrato in vigore nel maggio del 2020, ha previsto fino a fine 2022 un rimborso pari al 110% delle spese sostenute; percentuale, questa, che è andata sempre più riducendosi. Nello specifico:

  • per le domande inoltrate nel 2023: rimborso del 90% delle spese;
  • per le domande inoltrate a partire dal 2024: rimborso pari al 70% delle spese.

La misura però non è stata ristretta gradualmente solo nelle percentuali rimborsabili, ma anche nelle modalità di riscossione: originariamente, infatti, era possibile scegliere fra detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura.

Già nel 2023, le possibilità di ricorrere a queste due ultime modalità erano state limitate, come prima analizzato, a poche e circoscritte eccezioni: ad oggi, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto in esame, l’unica modalità di riscossione del bonus rimane quella della detrazione fiscale, salvo per i casi di interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel limite di spesa di 400 milioni di euro.

L’istituto della remissione in bonis, inoltre, costituiva indubitabilmente uno dei punti cardine della disciplina del Superbonus, e ha consentito non solo di ampliarne la portata, ma anche una generale sanatoria dei casi di omessa o tardiva trasmissione delle asseverazioni relative agli interventi.

La riduzione dell’ammontare del beneficio, il taglio sulle modalità di corresponsione dello stesso e la stretta sulle dichiarazioni tardive determinano, ad oggi, una sostanziale abrogazione de facto del Superbonus, che risulta essere svuotato delle sue caratteristiche peculiari e delle ragioni della sua convenienza, con inevitabili ricadute, ex multis, per quanto concerne l’efficientamento energetico degli edifici.

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