24/04/2024

In tema di errori commessi nelle comunicazioni di opzione per la cessione di crediti o sconto in fattura ex art. 121 d.l. n. 34/2020, si inserisce la nuova Circolare n. 6/E del 2024, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito le soluzioni operative da adottare nel caso in cui detti errori si dovessero verificare nelle cessioni successive alle prime.

Infatti se con riguardo agli errori riguardanti la prima cessione o lo sconto in fattura si poteva far riferimento alle indicazioni contenute nella Circolare n. 33/E del 2022, si ponevano dei problemi nel caso in cui tale situazione si verificasse nelle successive cessioni.

La circolare in commento, dunque, anche al fine di uniformare l’azione degli Uffici, offre dei chiarimenti importanti che meritano di essere richiamati.

In particolare, le ipotesi indicate dall’Agenzia riguardano:

  1. il caso in cui la cessione sia stata accettata per errore da parte del cessionario;
  2. il caso in cui, dopo l’accettazione della cessione, il cedente ed il cessionario intendano annullare la comunicazione della stessa.

In tali contesti, viene chiarito che il cedente ed il cessionario devono richiedere espressamente all’AdE il rifiuto della cessione già accettata; ciò in quanto il rapporto giuridico che si instaura tra i soggetti è di stampo puramente privatistico e l’Agenzia, fino al momento della richiesta ne è estranea.

Tale operazione deve effettuarsi con la compilazione dell’apposito modello allegato alla stessa circolare n. 6/E, da inviare all’indirizzo p.e.c. annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Dal punto di vista delle conseguenze, prosegue il testo, il rifiuto di cui trattasi comporta la rimozione degli effetti dell’operazione; pertanto, una volta completata positivamente la procedura, i crediti in oggetto ritorneranno nella disponibilità del cedente, il quale potrà effettuare un’ulteriore cessione ovvero utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

Nel caso in cui non si dovesse rientrare nella situazione sopra prospettata (i.e. rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate) ma, si dovesse trattare, invece, di semplice “comunicazione dei crediti non utilizzabili” da parte del cessionario, la procedura da seguire sarà quella di cui al protocollo del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221/2023.

In tal caso, la conseguenza consisterà nella rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario ma, a differenza dell’altra ipotesi, il credito non tornerà nella disponibilità del cedente.

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