Con la risposta a interpello n. 240 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del divieto di cessione dei crediti edilizi introdotto dal decreto-legge n. 39/2024, convertito dalla legge n. 67/2024.
Il caso affrontato dall’Agenzia riguarda uno studio associato che ha accettato, quale corrispettivo di prestazioni professionali, crediti edilizi maturati da una società di costruzioni nell’ambito di interventi edilizi agevolati, e che intende cedere, a sua volta, i crediti d’imposta (già presenti nel proprio cassetto fiscale) nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che l’articolo 4-bis, co. 7, del d.l. n. 39/2024 ha introdotto, con decorrenza dal 29 maggio 2024, il divieto di esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura con riferimento alle rate residue, non ancora fruite, delle detrazioni spettanti per interventi edilizi.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che tale divieto è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno sostenuto la spesa e che, pertanto, non assume carattere generale. Esso si limita, infatti, a precludere l’esercizio dell’opzione unicamente ai beneficiari originari della detrazione, senza estendersi ai soggetti che, a diverso titolo, abbiano già acquisito i relativi crediti d’imposta.
In altri termini, a parere dell’Agenzia delle Entrate, il divieto di cessione del credito non riguarda i cessionari che abbiano già acquisito crediti d’imposta, anche tramite sconto in fattura o precedenti operazioni di cessione; di talché questi soggetti, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa, possono continuare a disporre dei crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, purché non ancora utilizzati in compensazione, e trasferirli ulteriormente secondo le regole dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia ha dunque confermato che i soggetti che già dispongono dei crediti nel proprio cassetto fiscale possono legittimamente cederli a terzi, non rientrando nella preclusione normativa di cui all’ art. 4 bis cit. Nel caso di specie, quindi, la società edile potrà cedere all’associazione di professionisti che ha presentato l’interpello il credito d’imposta per bonus edilizi in cambio del pagamento degli onorari dovuti.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i crediti d’imposta acquisiti a fronte delle prestazioni professionali effettuate costituiscono un provento percepito per attività lavorative e, di conseguenza, devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.


