23/12/2025

Abstract: Con risposta ad interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione in relazione agli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli, delineando i presupposti interpretativi a sostegno di tale esclusione.

L’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“. La centralità del requisito oggettivo dell’“edificio” emerge con chiarezza dalla disposizione e ha reso necessario, nel tempo, un articolato percorso interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria volto a definirne l’ambito applicativo. Sul punto, si ricorda infatti la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 dal titolo “Reverse charge – Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti – Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, mancando una definizione fiscale di edificio, si deve fare riferimento a quanto riportato all’art. 2 del D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, il quale prevede che un edificio rappresenti “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, la nozione di edificio è riconducibile alla sola normativa riguardante i fabbricanti e non anche la categoria dei beni immobili, con la conseguente esclusione dall’ambito di applicazione del reverse charge alle prestazioni aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, etc., salvo che detti elementi non siano parte integrante dell’edificio stesso. Successivamente, con la circolare n. 37/2015, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono invece soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972[1].

Con la risposta n. 156 del 16 giugno 2025 qui in commento, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema dell’eventuale applicazione del meccanismo del reverse charge agli impianti agrivoltaici[2], escludendone l’operatività. Tale esclusione si fonda, secondo l’Ufficio, sulla mancanza di un collegamento funzionale con un edificio: tali impianti, infatti, vengono realizzati su superfici agricole e non risultano né destinati né accessori a un fabbricato. Di conseguenza, le attività di installazione non rientrano nell’ambito previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972.

In particolare, l’istante ha posto due distinti quesiti e cioè se il reverse charge può essere applicato:

  • quando l’impianto fotovoltaico è installato in ambito agricolo con finalità di sfruttamento agrivoltaico (i.e. la superficie del terreno è utilizzata sia per la produzione agricola, sia per la produzione energetica con pannelli fotovoltaici montati su pali all’altezza di 3 metri) e,
  • quando l’impianto fotovoltaico è installato su terreno agricolo, ma non rientri tra quelli che possono essere considerati ”a terra funzionali a edifici” (ad esempio se non integrato a strutture edilizie).

Richiamando i precedenti documenti di prassi del 2015 poc’anzi ricordati, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il nesso funzionale con l’edificio non è rinvenibile nelle due tipologie di impienti agrivoltaici descritti dall’istante dal momento che gli stessi non sono installati su terreni agricoli, pertanto non sarebbero né funzionale né serventi ad un edificio.

In definitiva, la mancata applicazione del reverse charge agli impianti agrivoltaici implica che le prestazioni di installazione siano assoggettate al regime IVA ordinario.

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[1] In particolare, secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge le operazioni che presentano i seguenti requisiti:

–  il requisito oggettivo: le prestazioni devono rientrare fra quelle previste nei codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

–  la connessione “fisica” con l’edificio: il bene oggetto dell’intervento deve costituire “parte integrante” dell’edificio;

– il nesso “funzionale” con l’edificio: per le prestazioni relative ad impianti, rileva la funzionalità dell’impianto rispetto all’edificio.

[2] Si ricorda che in base alle Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal MiTE il 27 giugno 2022, per sistema agrivoltaico avanzato  si  intende  un  «sistema  complesso  composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione  spaziale  ed  opportune  scelte  tecnologiche,  integri  attività  agricola  e  produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di  entrambi  i  sottosistemi,  garantendo  comunque  la  continuità  delle  attività  agricole  proprie dell’area.

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